Normativa e prassi

13 Ottobre 2022

L’interpello è questione personale, ai dubbi interposti non si risponde

La messa a disposizione di una piattaforma online, da parte di una società proprietaria di un marchio, attraverso la quale un laboratorio realizza referti diagnostici personalizzati ed elabora protocolli di alimentazione/integrazione ad personam, è una prestazione di servizi riconducibile, ai fini Iva, nell’ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti. I relativi compensi scontano l’imposta con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
Lo conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 504 del 12 ottobre 2022, con la quale avalla il comportamento adottato finora dalla società istante.

Questa, specializzata in ricerca, sviluppo tecnico e scientifico, produce e distribuisce, attraverso farmacie, prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona, tra cui un servizio relativo all’elaborazione, da parte di un laboratorio altamente specializzato, suo partner, di referti analitici accompagnati da protocolli di consiglio personalizzati firmati da un medico, basati sulla valutazione di un campione ematico prelevato in auto analisi mediante un apposito kit, che la farmacia “di turno” acquista dal laboratorio per poi venderlo al cliente finale. Quest’ultimo, effettuato il prelievo, lo riporta alla farmacia, la quale, tramite la piattaforma, lo invia al laboratorio che, avvalendosi di un consulente medico, predispone il referto, lo rimanda alla farmacia per la consegna al cliente finale.
Tutto ciò detto, perché, in prima battuta, la società istante chiede chiarimenti in merito al regime Iva applicabile al servizio fornito dal laboratorio di analisi alle farmacie e al servizio che queste ultime forniscono ai clienti finali. Mentre, solo in seconda istanza, vuole conoscere il corretto trattamento Iva da riservare alle royalties che riceverà dal laboratorio di analisi per l’utilizzo della piattaforma online.

L’Agenzia, in sostanza, sottolinea che sia lo Statuto dei diritti del contribuente sia diversi documenti di prassi chiariscono che l’istituto dell’interpello verte esclusivamente su questioni “concrete e personali” riferibili all’istante. Nel caso prospettatole i quesiti, pur riguardando anche altri soggetti, sono stati presentati dalla società interpellante e, per tale motivo, non possono ricevere riscontro.

Quindi, si sofferma sull’unica domanda “concreta e personale” posta dalla società e osserva che, in base all’esame delle previsioni contrattuali, il servizio che la stessa fornisce al laboratorio di analisi consiste nel mettere a disposizione la piattaforma online, tramite la quale il laboratorio realizza il referto diagnostico personalizzato ed il protocollo di alimentazione/integrazione personalizzato, destinato al cliente finale del servizio, formulato sulla base dell’algoritmo di proprietà dell’istante.
A fronte della concessione di utilizzo del marchio e della piattaforma online, il laboratorio di analisi corrisponderà alla società delle royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati nella piattaforma.
Tali compensi rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi riconducibili, ai fini Iva, nell’ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti che, in presenza di requisiti soggettivi e territoriali, dovranno essere assoggettati a Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (articolo 3, comma 2, n. 2), Dpr n. 633/1972).

L’interpello è questione personale, ai dubbi interposti non si risponde

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