Normativa e prassi

12 Ottobre 2022

Pulizia e sanificazione dell’Hub possono fruire dell’esenzione Iva

Le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate da una società presso gli Hub vaccinali sono riconducibili nell’ambito delle prestazioni di servizi “strettamente connesse” ai vaccini, in quanto sono funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili. Possono, quindi, fruire del regime temporaneo di esenzione Iva, valido fino al 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 453, della legge n. 178/2020 (“In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19,autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022“.

È il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 502 del 12 ottobre 2022.

Nel caso in esame, l’istante è una società di pulizia a cui la Asl ha chiesto di estendere i propri servizi anche agli Hub vaccinali situati presso reparti ospedalieri o strutture distaccate e isolate, specificamente destinate alla somministrazione di vaccini.

L’Agenzia dopo aver ricordato la norma di esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid, fa presente che tale disposizione recepisce la direttiva Ue n. 2020 del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid), introducendo il nuovo articolo 129-bis, che concede agli Stati membri la possibilità, in via transitoria, di applicare alla fornitura dei vaccini contro il Covid, ai relativi dispositivi medico-diagnostici e ai servizi ad essi connessi, l’aliquota Iva ridotta o l’esenzione Iva.

L’Agenzia fa presente inoltre che per l’estensione del beneficio la prassi ha più volte chiarito che è necessario un collegamento funzionale tra tali servizi e le finalità della direttiva Covid, tesa a favorire e accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a costi sostenibili, con facilità di accesso (principio di diritto n. 12/2021, interpelli n. 541/2021, n. 548/2021, n. 81/2022).

In conclusione, ravvisando nei servizi effettuati dall’istante tale collegamento e considerando che possono essere riconducibili fra le prestazioni “strettamente connesse” ai vaccini, secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 453 legge n. 178/2020, l’Agenzia ritiene che la pulizia e sanificazione dell’Hub possano fruire dell’esenzione Iva.

Riguardo il secondo quesito posto dall’istante, e cioè se le prestazioni in esame possano fruire del reverse charge, l’Agenzia ritiene che ai citati servizi di pulizia e sanificazione non si potrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile, in considerazione del fatto che non comportano addebito d’imposta, come chiarito anche dalla circolare n. 37/2015.

Pulizia e sanificazione dell’Hub possono fruire dell’esenzione Iva

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