30 Settembre 2022
Bonus “turismo” ed “energia”, i codici tributo per i beneficiari
Istituito il codice tributo 6982 per la fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese turistiche, pari al 50% della seconda rata dell’Imu 2021. Debuttano inoltre i codici “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987” per il bonus a favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e carburanti nel 4° trimestre 2022 (risoluzioni n. 53/2022 e n. 54/2022).
(Risoluzione n. 53/2022)
Istituito il codice tributo 6982 per la fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese turistiche, pari al 50% della seconda rata dell’Imu 2021. Debuttano inoltre i codici “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987” per il bonus a favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e carburanti nel 4° trimestre 2022. Le novità in due distinte risoluzioni dell’Agenzia la n. 53/2022 e la n. 54/2022 del 30 settembre 2022.
Il Dl n. 21/2022 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese turistico-ricettive corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu. Il provvedimento del 16 settembre 2022 ha definito, poi le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti. Quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare all’Agenzia in via telematica, è istituito il codice tributo 6982 denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
(Risoluzione n. 54/2022)
Il Dl n. 144/2022 ha introdotto un credito d’imposta per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.
Si tratta in particolare dei crediti d’imposta previsti da:
- l’articolo 1, comma 1, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
- l’articolo 1, comma 2, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
- l’articolo 1, comma 3, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica
- l’articolo 6, comma 4, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
- l’articolo 2, comma 1, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24 sono stati quindi istituiti i codici tributo “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987”.
Si tratta, nel dettaglio dei codici:
- “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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