23 Settembre 2022
Spazio a nuovi codici tributo nel modello di pagamento F24
Con le risoluzioni n. 50, 51 e 52 del 23 settembre 2022 pronto un pacchetto di nuovi codici tributi. Devono essere utilizzati rispettivamente per il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari, per la compensazione in caso di acquisto del bonus locazione a favore del settore turistico e gestione piscine, e infine per il credito d’imposta per le attività di ricerca su farmaci e vaccini.
Risoluzione n. 50
La legge n. 130/2022 consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti in Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, che ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata, ha tra l’altro previsto che:
- la somma dovuta deve essere versata in un’unica soluzione
- non è ammesso il pagamento rateale
- per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento;
- è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, con la risoluzione n. 50/2022 sono istituiti i codici tributo da “LP30” a “LP36” per consentire il versamento di tali somme tramite il modello “F24”, da esporre nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Risoluzione n. 51
È invece “7741” “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4” che consente ai cessionari del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” a favore delle imprese turistiche e dei gestori delle piscine in relazione ai canoni versati con in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 di utilizzare il bonus acquisito. La norma agevolativa prede, infatti, che “In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del bonus e oggi, con la risoluzione n. 51/2022 arriva il codice tributo che i cessionari dovranno indicare nel modello F24 per utilizzarlo in compensazione.
Risoluzione n. 52
La terza risoluzione si riferisce al tax credit pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 dalle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini. L’agevolazione è prevista dall’articolo 31, comma 1, del Dl n. 73/2021.
Il bonus spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Per consentire il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 52/2022 è stato istituito il codice tributo:
- “6981”, denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il suo posto è nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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