6 Settembre 2022
Bonus carburante, dal 12 settembre attiva la piattaforma delle Dogane
Accessibile, da lunedì 12 settembre – tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica – la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che dovranno utilizzare gli autotrasportatori per usufruire del credito di imposta introdotto dal decreto “Aiuti” per limitare gli effetti del caro carburante causato dalla crisi ucraina. Le istanze riguardano le spese agevolabili sostenute nel primo trimestre 2022.
Al via, quindi, il bonus previsto dall’articolo 3 del Dl n. 50/2022 e regolamentato dal decreto del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e dal decreto direttoriale del 29 luglio 2022 dello stesso ministero.
La misura consiste in un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi diesel di categoria Euro 5 o superiore, di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. Possono beneficiarne le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi con sede o stabile organizzazione in Italia. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 496.945.000 euro e il credito d’imposta sarà attribuito fino al loro esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Il contributo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, finita la fase istruttoria, sulla base delle istanze pervenute all’Adm trasmette per via telematica all’Agenzia delle entrate l’elenco definitivo delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e il relativo importo concesso. Da quel momento, trascorsi dieci giorni, i beneficiari potranno utilizzare la somma assegnata.
Le Entrate, a loro volta, trasmetteranno allo stesso ministero l’elenco degli operatori che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Sul sito delle Dogane sono disponibili il modello di istanza e le faq che chiariscono i dubbi più frequenti relativi all’applicazione della misura.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.