12 Agosto 2022
Il riaddebito del Bollo al cliente è parte integrante del compenso
L’imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione. L’obbligo di apporre il contrassegno è in via principale a carico del prestatore d’opera, ma quest’ultimo può chiederne il rimborso al cliente. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, a un contribuente che si avvale del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) e chiede di conoscere l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti (in particolare articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e articolo 22 del Dpr n. 642/1972).
La norma, da ultimo modificata dal Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019), ricorda l’Agenzia, prevede che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Le fatture sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. In particolare, in omaggio all’articolo 1 del Dpr n. 642/1972, sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a Iva (articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima).
Il comma 64 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina “il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata (cfr circolare n. 9/2019).
Nel caso in esame il dubbio, in particolare, riguarda l’inclusione tra i ricavi o compensi dell’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura dall’emittente e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito nell’ambito del regime forfetario.
Riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’articolo 22 del Dpr n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente. Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione (vedi articolo “Con marca da bollo, le fatture del professionista alla Asd”).
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
La risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della circolare n. 5/2021 ha esteso a coloro che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria. In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo.
Ebbene, in conclusione, l’Agenzia ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva, secondo quanto dispone l’articolo 4 della legge n. 190/2014.
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