10 Agosto 2022
“Buono fiere”, prenotazioni al via a partire dal 9 settembre
Aperto, dalle ore 10 del prossimo 9 settembre, il canale telematico per prenotare il “Buono fiere” destinato alle imprese a parziale rimborso degli investimenti e delle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. È quanto stabilisce il decreto direttoriale del 4 agosto 2022 pubblicato sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che delinea le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente online, attraverso la procedura telematica predisposta ad hoc e disponibile (in tempo utile) sul sito del Mise, dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022. Nell’istanza dovranno essere indicati l’indirizzo Pec dell’impresa, che dovrà essere utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e ministero, e l’Iban del conto corrente bancario intestato al richiedente.
Stiamo parlando, naturalmente, del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Aiuti” (articolo 25-bis, Dl n. 50/2022”) per favorire la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti sul territorio nazionale. Il rimborso è pari al 50% delle spese agevolabili e fino a un massimo di 10mila euro (vedi articolo “Dal “decreto Aiuti” convertito – 2: premiata la partecipazione a fiere”.
Il bonus può essere richiesto per gli eventi di settore tenuti dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Aiuti”) e fino al 31 dicembre 2022, compresi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il “Buono fiere” verrà riconosciuto rispettando l’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura (34 milioni di euro per il 2022). Sarà inviato dal ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.
Il contributo, specifica il decreto direttoriale, spetta per una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui il rimborso dovrà essere richiesto. L’aiuto economico riguarda, tra l’altro, le spese per l’affitto degli spazi espositivi, per assicurazioni e altri oneri obbligatori ai fini della partecipazione all’evento, per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, per il noleggio di impianti nonché per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Nessun rimborso, invece per imposte e tasse. Rientra nell’agevolazione l’Iva, ma soltanto se costituisce un costo effettivo non recuperabile.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 27 Gennaio 2026
Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036 Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva.
Attualità 27 Gennaio 2026
Invio dati spese sanitarie 2025, ultimo giorno lunedì 2 febbraio
Prende avvio il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Attualità 27 Gennaio 2026
Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero
Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.
Normativa e prassi 26 Gennaio 2026
Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro
I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti.