29 Luglio 2022
Verifica navigazione in alto mare, effettiva solo dopo il varo
Per l’acquisto in leasing della nave da diporto in costruzione, la verifica a consuntivo della condizione che il mezzo di trasporto marittimo sia adibito per la navigazione in alto mare va rinviata allo scadere dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo, inteso come anno di varo e di messa in servizio per la navigazione. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 394 del 29 luglio 2022, condividendo la prospettazione della società semplice istante. Quest’ultima, come premesso, è in procinto di acquistare, tramite leasing nautico stipulato nel 2022, una nave da diporto attualmente in costruzione presso un cantiere navale italiano, la cui consegna è prevista ad aprile 2023.
I dubbi sollevati dalla società riguardano la tassazione del maxi canone iniziale e quella dei canoni annuali successivi e, in particolare, il comportamento da assumere in merito alla dichiarazione da presentare a consuntivo per l’applicazione dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto Iva: rispettando i termini fissati dalle norme vigenti, entro gennaio 2023, la stessa società dovrebbe presentare la dichiarazione a consuntivo, ma a tale data non è in grado di definire la percentuale di effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque Ue o extra Ue perché quest’ultima è ancora in costruzione.
A parere dell’istante, considerato che il contratto di locazione finanziaria concerne un’unità da diporto in corso di costruzione con consegna prevista oltre l’anno solare di sottoscrizione del contratto di leasing, la dichiarazione fatta a consuntivo per la determinazione della percentuale di effettivo utilizzo va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di varo e primo utilizzo (inteso come anno in cui la nave inizia la navigazione).
L’Agenzia, dopo aver effettuato una ricognizione della normativa e della prassi di riferimento (cfr articolo 1, comma 725, legge di bilancio 2020; articolo 1, comma 710, legge di bilancio 2021 e provvedimenti del 29 ottobre 2020 e del 15 giugno 2021) concorda e chiarisce che, qualora l’imbarcazione sia destinata a un utilizzo sia intra che extra Ue, l’utilizzatore, al fine di individuare la quota di non assoggettabilità all’Iva, può presentare una dichiarazione provvisoria, indicante la percentuale di navigazione prevista al di fuori della Ue, per ogni anno di durata del contratto di leasing. Il fornitore potrà, quindi, emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione dall’imposta.
Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente in via provvisoria e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo.
A tal proposito, la risoluzione n. 39/2021 ha chiarito che la verifica a consuntivo è rinviata “al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del … mezzo, inteso come anno di messa in servizio per la navigazione“.
Alla luce di tale principio, la società potrà presentare la “dichiarazione consuntiva” entro il mese di gennaio 2024, atteso che, essendo l’imbarcazione di fatto utilizzabile solo a partire dalla primavera del 2023, tale termine costituisce di fatto la prima data utile che consente all’istante di definire “a consuntivo” l’effettiva percentuale di navigazione nelle acque della Ue.
Infine, in tema di maxi canone iniziale, l’Agenzia evidenzia, che ai canoni di leasing, di “prelocazione”, corrisposti in una fase antecedente alla materiale consegna e utilizzo dell’imbarcazione, è applicabile lo stesso trattamento Iva riservato ai canoni pagati successivamente alla consegna del mezzo.
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