Normativa e prassi

29 Luglio 2022

Atti giudiziari di valore “modesto”, esenzione dal Registro ad ampio raggio

Estensione generalizzata dell’esenzione dall’imposta di registro e non più circoscritta, dunque, alle sentenze del giudice di pace, per le controversie sotto i 1.033 euro, a prescindere dal grado di giudizio e dall’organo che emette il provvedimento. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 30 del 29 luglio 2022, alla luce di alcune recenti decisioni della Corte di cassazione.

L’agevolazione è prevista, in deroga alla disciplina generale sulla tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria, dall’articolo 46 della legge n. 374/1991, secondo cui “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.

L’Agenzia, con, la risoluzione n. 97/2014, allineandosi alla Cassazione, aveva precisato che l’esenzione per valore disposta dalla norma richiamata è applicabile anche ai provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze del giudice di pace. La circolare odierna, al passo con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, rivede e supera i chiarimenti forniti nel 2014.

Esenzione a largo raggio
I contenuti della risoluzione n. 217/2014 sono stati rivisti in conformità ad alcune decisioni della Cassazione dalle quali emerge che la ratio dell’agevolazione prescinde dal grado di giudizio e dall’organo giudicante: a rilevare è il valore modesto della controversia e delle spese di giudizio. Il principio, in particolare, è stato ribadito recentemente dalle ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858, della Corte con riferimento a controversie promosse fin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal giudice di pace.
Ricalcando l’orientamento dei giudici di piazza Cavour, con la circolare odierna l’amministrazione finanziaria estende l’esenzione disposta dall’articolo 46 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non superi i 1.033 euro indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
Esenti anche gli atti giudiziari, individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa perché prevedono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva. Anche in tali casi, quindi, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.
Niente agevolazione, invece, precisa la circolare, per le disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, richiamati nelle decisioni, in quanto, la disposizione di favore riguarda esclusivamente “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…”.

Atti giudiziari di valore “modesto”, esenzione dal Registro ad ampio raggio

Ultimi articoli

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

torna all'inizio del contenuto