3 Giugno 2022
Imponibile l’incentivo all’esodo che finisce nel Fondo di previdenza
Il trasferimento dell’incentivo all’esodo erogato dall’azienda ai dirigenti e versato su opzione dell’interessato al Fondo di previdenza complementare non può avvenire in regime di neutralità fiscale, condizione riservata esclusivamente al trasferimento al fondo del Tfr maturando e maturato e non ad altre somme. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 323 del 3 giugno 2022
La società istante ha siglato con i sindacati un accordo per favorire, tramite il pagamento di un incentivo, l’esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La somma potrà essere versata dall’azienda, a richiesta del futuro pensionato, anche sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d’azienda.
La società chiede quale sia, in tal caso, il trattamento fiscale da applicare all’incentivo.
Le somme versate una tantum connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, compresi gli incentivi all’esodo, sono assoggettate, premette l’Agenzia, a tassazione separata secondo le previsioni dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. L’articolo 19, comma 2, dello stesso Testo unico prevede, inoltre, che tali erogazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota applicata al Tfr.
Detto ciò, il documento di prassi si sofferma sulle modalità di finanziamento dei fondi pensionistici complementari. Il finanziamento può avvenire attraverso il versamento di contributi da parte del dipendente, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del Tfr maturando. In ogni caso, continua il ragionamento dell’Agenzia, il comma 4 dell’articolo 19 citato, stabilisce che non sono considerate anticipazioni del Tfr e, quindi, non sono imponibili, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari del sistema previdenziale pubblico obbligatorio.
Al riguardo, la circolare n. 70/2007, in linea alla circolare n. 29/2001, ha chiarito che il trasferimento al fondo del Tfr sia maturando che maturato non rappresenta un’anticipazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Il Tfr pregresso concorre alla posizione individuale ed è assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
In sostanza, ai fini dell’interpello, dalla lettura dell’articolo 19, si ricava che il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale vale soltanto per il Tfr e non anche per altre somme.
A questo punto, ogni dubbio riguardo al quesito della società è superato: il conferimento alla forma pensionistica complementare dell’incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale e tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir, e cioè con applicazione dell’aliquota stabilita per il Tfr.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Settembre 2026
Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026
L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.
Attualità 15 Settembre 2026
Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste
Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.
Attualità 15 Settembre 2026
Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola
Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.
Analisi e commenti 14 Settembre 2026
Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue
Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.