Analisi e commenti

6 Maggio 2022

Il fisco nel “decreto Energia” – 5: bonus pubblicità con regole nuove

Cambia ancora pelle la disciplina del tax credit per le spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie, introdotta dalla “Manovra correttiva” (articolo 57-bis, Dl 50/2017).

Oltre alla contrazione del perimetro di applicazione dell’agevolazione fiscale, ci sono novità anche sulla sua consistenza, che torna all’originario 75% degli investimenti incrementali anziché il 50% del valore complessivo delle spese ammissibili (articolo 25-bis, Dl 17/2022).

Una norma a frequente “manutenzione”
Per il 2018, primo anno di vigenza del “bonus pubblicità”, è stato previsto, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore supera almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti stessi, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, comunque nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La disciplina di attuazione, con le modalità e i criteri per la concessione dell’incentivo, è stata definita dal Dpcm 90/2018 (vedi “Credito d’imposta pubblicità: le novità del decreto attuativo”).
Per il 2019, il “decreto Cultura” (articolo 3-bis, Dl 59/2019) ha stabilito che il credito spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, sempre nei limiti fissati dalle disposizioni Ue in materia di aiuti “de minimis” (regolamento 1407/2013), comprese quelle dettate per il settore agricolo (regolamento 1408/2013) e per il settore della pesca e dell’acquacoltura (regolamento 717/2014).
Per il 2020, il “decreto Cura Italia” (articolo 98, comma 1, Dl 18/2020), allo scopo di fronteggiare la probabile riduzione degli investimenti a causa dell’emergenza sanitaria, ha introdotto un regime straordinario, successivamente rafforzato dal “decreto Rilancio (articolo 186, Dl 34/2020) e dal “decreto Agosto” (articolo 96, comma 1, Dl 104/2020). Il risultato di questi ripetuti interventi normativi è che il bonus pubblicità, per il 2020, spetta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, non più del 75% dei soli investimenti incrementali. Pertanto, può accedervi anche chi programma investimenti inferiori a quelli realizzati l’anno prima e chi, nell’anno precedente, non ne ha proprio effettuati, nonché chi avvia l’attività nel corso dell’anno. Inoltre, sono state incrementate le risorse finanziarie messe a disposizione, fissando il tetto di spesa a 85 milioni di euro, di cui 50 per gli investimenti sui giornali e 35 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato.
Per gli anni 2021 e 2022, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, legge 178/2020) e il successivo “decreto Sostegni-bis” (articolo 67, comma 10, Dl 73/2021) hanno confermato il credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, innalzando il limite di spesa, per ciascuno dei due anni, a 90 milioni di euro, di cui 65 per gli investimenti sulla stampa e 25 per gli investimenti su radio e Tv.

Anno nuovo, regole nuove
Per il 2023 (o, per meglio dire, a decorrere da quell’anno) si cambia ancora. Il “decreto Energia”, intervenendo sul comma 1-bis del Dl 50/2017 e inserendo un nuovo comma 1-quinquies, apporta significative modifiche alla disciplina:

  • il credito d’imposta spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Ciò vuol dire che non darà più accesso al bonus la pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
  • l’entità dell’agevolazione torna alla sua misura originaria, vale a dire il 75% del valore incrementale degli investimenti. Viene meno, quindi, la regola straordinaria adottata per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta è pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati. Ne consegue che resta fuori dal beneficio chi fa investimenti inferiori rispetto all’anno precedente, chi nell’anno precedente non ha proprio effettuato investimenti, chi inizia l’attività nel corso dell’anno
  • il limite massimo di spesa viene ridimensionato in 30 milioni di euro all’anno (se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti coloro che hanno diritto al bonus).

Dal momento che la norma, ai fini della concessione del bonus, richiama il regolamento dettato dal citato Dpcm 90/2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta in relazione agli investimenti programmati per il prossimo anno, andrà presentata dal 1° al 31 marzo 2023, seguita dall’invio, tra il 1° e il 31 gennaio 2024, della dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione per l’accesso sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di legge.
Sia la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sia la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati vanno presentate, direttamente o tramite intermediari abilitati, al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 2 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 3 maggio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 4 maggio
La quarta puntata è stata pubblicata Giovedì 5 maggio

Il fisco nel “decreto Energia” – 5: bonus pubblicità con regole nuove

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