6 Maggio 2022
Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati
Pronte le nuove versioni di modello, istruzioni e specifiche tecniche per richiedere il Bonus tessile, in vista della seconda finestra temporale che si apre martedì 10 maggio. Sostituita l’”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata contenente il mero rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Introdotti appositi campi per gli importi da restituire in caso di fruizione di aiuti di Stato in misura eccedente a quella consentita. Adeguati i massimali nella dichiarazione sostitutiva. Inseriti ulteriori codici attività nelle specifiche tecniche, in linea con l’ampliamento dei beneficiari previsto dal sostegni-ter.
Sul sito dell’Agenzia disponibili modello, istruzioni e specifiche tecniche, oltre alle motivazioni delle modifiche apportate.
“Bonus tessile” e finestre per le istanze
Introdotto dall’articolo 48-bis del Dl Rilancio (Dl n. 34/2020), il credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo. Il bonus è riconosciuto Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF).
I beneficiari della misura di sostegno, individuati con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021, sono gli esercenti attività d’impresa nel settore tessile, moda e accessori. Il decreto Sostegni-ter (articolo 3, comma 3, Dl n. 4/2022) ha poi ampliato la platea ammettendo anche le imprese operanti nel settore del calzaturiero e della pelletteria e ha aumentato anche il plafond che, nel 2022, passa da 150 a 250 milioni di euro.
Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 è stato approvato il modello, mentre il successivo provvedimento del 29 ottobre ha previsto due finestre temporali per la comunicazione di accesso al Bonus tessile, dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, e dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Per la seconda tranche di invio delle comunicazioni si rendono necessari dei ritocchi a modello, istruzioni e specifiche tecniche.
Motivi dell’aggiornamento
Il modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti previsti dal Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste per gli aiuti diversi dal bonus tessile per i quali il richiedente ha intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.1 del TF. Lo stesso modello contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili e il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Con tale modello, che andava trasmesso dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, per la fruizione dei bonus maturati per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, poteva essere resa, in via anticipata, l’autodichiarazione “generale” (articolo 3 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2021) approvata con provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso. In assenza di successivi aiuti, infatti, il beneficiario non era tenuto a presentare l’autodichiarazione generale.
Per quanto riguarda la nuova finestra temporale (dal 10 maggio al 10 giugno 2022) per richiedere il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, considerato che una volta approvata l’autodichiarazione generale quella inserita nella comunicazione del bonus tessile non ha più un effetto “sostitutivo”, risulta necessario apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti:
- sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Cio in quanto l’adempimento previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale dovrà essere assolto utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato con il suddetto provvedimento del 27 aprile
- introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf
- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 a seguito della sesta modifica del Tf e della decisione della Commissione UE C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile
- introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari (articolo 3, comma 3, del Dl n. 4/2022).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice
Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa
In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.
Attualità 4 Ottobre 2024
Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti
Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.
Analisi e commenti 4 Ottobre 2024
Branch o residenza fiscale, l’esame va caso per caso
I prezzi di trasferimento intercompany, fenomeno collegato alla doppia imposizione (o doppia non imposizione) internazionale, sono una tematica analizzata dalle Amministrazioni fiscali e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).