29 Aprile 2022
Strutture sanitarie private: comunicazione entro il 2 maggio
Le strutture sanitarie private hanno tempo fino a lunedì 2 maggio per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in nome e per conto di medici e paramedici che operano presso i propri ambulatori. La scadenza slitta di due giorni perché il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello SSP, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme ai software di compilazione COSSP105 e controllo e alle relative specifiche tecniche .
In particolare, sono tenute all’adempimento tutte le strutture sanitarie private che ospitano a qualunque titolo o concedano in affitto a professionisti locali forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
Per strutture sanitarie private s’intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, e ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che opera nel settore dei servizi sanitari e veterinari (circolare n. 13/2007).
Sono considerate attività mediche e paramediche la diagnosi, la cura e la riabilitazione resa nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come disposto dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Salute.
I soggetti interessati, per garantire la tracciabilità dei compensi incassati dal personale sanitario che opera nei propri ambulatori, sono tenuti a:
- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i corrispettivi pagati dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali messi a disposizione
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
I corrispettivi riscossi sono inquadrabili tra quelli spettanti agli esercenti “attività di lavoro autonomo medica e paramedica” ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’artico 53 del Tuir in virtù di un rapporto intrattenuto direttamente dal professionista con il paziente. Di conseguenza, l’adempimento non riguarda i casi in cui è la struttura a fornire la prestazione tramite il medico.
Per la stessa ratio, sono escluse le prestazioni rese dai medici di base e in intramoenia.
Restano fuori anche i compensi riscossi dalla struttura sanitaria privata, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso una società tra professionisti perché costituiscono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo (vedi articolo “La paga del medico “non autonomo” è reddito d’impresa, non si comunica”).
Ricordiamo, infine, che in caso di mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei compensi incassati per conto dei professionisti è prevista una sanzione da 250 a 2 mila euro.
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