29 Aprile 2022
Irpef ridotta al docente che rientra, l’aspettativa non blocca il beneficio
Il professore di una università italiana, che ha insegnato all’estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere, in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo previsto per incentivare il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori non residenti, e può farlo anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore. Lo sconto Irpef può essere applicato dal momento in cui rientra e riprende la sua attività in Italia. È, in sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 239 del 29 aprile 2022.
L’istante è professore ordinario presso una università in Italia dal 1° novembre 2019. Collocato in aspettativa dall’ateneo per il periodo 1° novembre 2020-31 agosto 2022, attualmente è iscritto all’Aire ed è residente fiscalmente in Spagna per gli anni 2021 e 2022, dove insegna presso una università con contratto a tempo determinato.
Il docente ha usufruito dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010 (incentivi per docenti e ricercatori) negli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da cinque anni di lavoro in Australia.
Il professore, nel corso del 2022, intende tornare a insegnare in Italia trasferendo nuovamente anche la sua residenza fiscale. I chiarimenti richiesti riguardano la possibilità di utilizzare le agevolazioni previste dal suddetto articolo 44, del Dl n. 78/2010 nonostante il periodo di aspettativa non retribuita e avendo già usufruito dello stesso beneficio.
La risposta dell’Agenzia è sì. In entrambi i casi la norma non mette veti all’applicazione del regime speciale.
Il documento di prassi come di consueto ripercorre gli ambiti applicativi, i requisiti e i termini della disposizione richiamata dall’istante, il cui fine è porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. Per questo possono usufruire degli speciali sconti Irpef non soltanto i cittadini italiani o europei emigrati che tornano in Italia ma anche, in linea generale, tutti i residenti all’estero, che per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero (circolare n. 17/2017).
Il vantaggio fiscale si concretizza in un taglio sull’imponibile pari al 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per attività di docenza o ricerca.
Tra i requisiti richiesti, il nuovo arrivato deve aver svolto in un altro Stato documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni consecutivi, periodo che per quanto riguarda la docenza può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.
Al primo interrogativo dell’istante risponde, in sostanza, la risoluzione n. 92/2017, in cui è rappresentato un caso analogo (vedi articolo “Con sconto il ritorno dall’estero del professore in aspettativa”). In quell’occasione è stato chiarito che un docente universitario trasferitosi all’estero e iscritto all’Aire per svolgere attività di ricerca e di didattica dopo essere stato collocato in aspettativa in Italia senza assegni, può, una volta rientrato e aver trasferito la residenza fiscale nel territorio, avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 44, del decreto legge n. 78/2010.
Con il documento di prassi richiamato l’amministrazione ha voluto da una parte sottolineare quali condizioni essenziali per accedere al beneficio l’attività di ricerca o docenza svolta all’estero per almeno due anni e la successiva attività svolta in Italia associata al trasferimento della residenza, e dall’altra chiarire che non costituisce causa ostativa alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che la docenza o ricerca all’estero sia stata svolta avvalendosi di aspettativa senza assegni.
Dal quadro normativo e di prassi emerge, secondo l’Agenzia, che il docente dell’università italiana, che ha insegnato presso un ateneo spagnolo, fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, potrà avvalersi, in presenza delle altre condizioni, delle agevolazioni previste dall’articolo 44, del Dl n.78/2010 a partire dall’anno di imposta in cui rientrerà in Italia. Irrilevante, ai fini dell’applicazione del regime, che l’istante abbia già fruito del beneficio nel periodo 2016-2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia. La norma, infatti, non prevede preclusioni in tal senso.
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