21 Aprile 2022
Il leasing sottintende la proprietà: via libera al “Sismabonus acquisti”
La società, che detiene un immobile ricostruito con criteri antisismici da un’impresa edilizia, sulla base di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, la quale lo ha acquistato dall’impresa di costruzioni, e che sopporta i costi derivanti da eventi imprevedibili, può fruire del “Sismabonus acquisti”.
Lo afferma l’Agenzia, con la risposta n. 202/2022, fornita alla “locataria” che chiede di sapere se, per accedere alla disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 (Sismabonus acquisti), con il termine “acquirente” si “debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata”. A tale scopo, la società che, come detto, ha acquisito l’unità immobiliare riedificata tramite un’operazione di leasing finanziario, allega il relativo contratto.
L’Agenzia, tenendo sempre presenti gli aspetti peculiari della norma di riferimento, rileva che il contratto in questione, nel prevedere l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che ha effettuato gli interventi agevolabili, con l’unico obiettivo di concederlo in locazione finanziaria alla società istante, è assimilabile a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene. A maggior ragione, la previsione nello stesso di porre a carico della locataria istante gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi)
Quindi, nel caso qui in esame, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto relativo al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante può fruire del “Sismabonus acquisti”.
In considerazione della piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’Agenzia ricorda che l’ammontare della detrazione, fermo restando il limite massimo di spesa di 96mila euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra l’impresa che ha realizzato i lavori e la società di leasing.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 31 Marzo 2026
Cfc, cambiano le regole di adesione al regime opzionale
In linea con le modifiche legislative, l’Agenzia rimette a punto le modalità per esercitare l’opzione, determinare la tassazione, revocare o confermare l’applicazione dell’agevolazione Il provvedimento firmato oggi, 31 marzo 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, riscrive le modalità di esercizio e revoca dell’opzione che consente di aderire al regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (Controlled foreign companies) previsto dall’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir.
Normativa e prassi 31 Marzo 2026
Payback dei dispositivi medici, modalità di recupero dell’Iva
Le indicazioni dell’Agenzia sui criteri di calcolo dell’imposta, i contenuti del documento contabile e le tempistiche per il diritto alla detrazione sulle somme versate Con una articolata risposta a una richiesta di consulenza giuridica l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti decisivi sulla detrazione dell’Iva relativa ai versamenti effettuati a titolo di payback sui dispositivi medici.
Normativa e prassi 31 Marzo 2026
Distribuzione degli utili ai soci: la quota proporzionale è dividendo
In caso di scostamento tra utile percepito e quota di partecipazione al capitale sociale, il trattamento fiscale segue la finalità dell’operazione Con la risposta a interpello n.
Attualità 31 Marzo 2026
Crediti Zes, Zes agricoltura e Zls: al via le comunicazioni 2026
Si apre oggi la finestra temporale che consente agli operatori economici l’invio delle domande per accedere alle agevolazioni fiscali relative agli investimenti programmati per quest’anno Da oggi, 31 marzo 2026, fino al prossimo 30 maggio gli operatori economici che intendono fruire dei crediti d’imposta Zes unica 2026, Zes unica 2026 settore agricolo pesca e acquacoltura e Zone logistiche semplificate 2026, possono inviare all’Agenzia le comunicazioni telematiche in cui dovranno essere indicate le spese per gli investimenti agevolati relativi al 2026.