6 Aprile 2022
Fondi di investimento Ue, niente Cupe e quadro SK
L’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti riguardanti i fondi di investimento Ue, gestiti nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta ossia il 770, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, all’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 600/1973. L’occasione si presenta con una faq pubblicata oggi, 6 aprile, sul sito dell’Agenzia.
L’attenzione è sul quadro SK “Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie”.
Secondo la nuova normativa i dividendi percepiti dai fondi d’investimento Ue, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e anche non conformi alla direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue, non sono soggetti a ritenuta (risposta n. 327/2021).
L’esenzione è confermata anche dalla relazione illustrativa al provvedimento legislativo in cui è precisato che la disposizione è stata introdotta con lo scopo di superare il trattamento fiscale discriminatorio tra i dividendi percepiti dai fondi di investimento comunitari e dai fondi nazionali.
In particolare la faq odierna risolve il dubbio relativo alla corretta compilazione dell’elenco dei percipienti del quadro SK del modello 770/2022 e degli obblighi certificativi Cupe da parte degli intermediari.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che in via generale la disposizione richiamata prevede una ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, se più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.
La legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 631, legge n. 178/2020) – come anticipato, ha esteso l’esenzione dalla ritenuta già prevista per gli utili da partecipazione in Oicr residenti in Italia, anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a Oicr conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a Oicr, non conformi alla citata direttiva 2009/65/Ce, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati Ue e negli Stati See, che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il successivo comma 632 stabilisce che la nuova disciplina si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Considerato il quadro normativo e le previsioni del comma 632 richiamato l’Agenzia ritiene che per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a Oicr istituiti negli Stati Ue e negli Stati See, che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la Cupe/2022.
I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati soltanto nel quadro SI del modello 770/2022. I sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non dovranno, quindi, indicare detti utili nel quadro SK.
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