6 Aprile 2022
Cfp e tax credit turismo, come calcolare gli incentivi
Il ministero del Turismo, spiega, in una faq pubblicata ieri, 5 aprile 2022, sul proprio sito, come determinare gli incentivi previsti dal Pnrr per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistico-ricettive. Sul totale delle spese ammissibili viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che non può superare il 50% dei costi e, in ogni caso, i 100mila euro. Per il residuo l’agevolazione prende la forma di un tax credit pari al limite massimo dell’80% della spesa rimanente.
Il chiarimento è collegato all’avviso pubblicato lo scorso 23 dicembre in relazione alle modalità applicative dei contributi a fondo perduto e dei crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (vedi articolo “Cfp e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne”).
Gli incentivi mirano a risollevare uno dei settori che più hanno risentito degli effetti negativi della pandemia. A beneficiarne sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Pnrr, e cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.
Le opere agevolabili, in linea generale, devono essere finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica e al superamento delle barriere architettoniche, ma allargano il perimetro anche alla realizzazione di terme, agli interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, all’acquisto di mobili e componenti di arredo.
L’intervento agevolativo, in estrema sintesi, si articola in due forme anche cumulabili nei casi e nella misura previsti dalla norma stessa e a condizione che l’importo totale non superi la spesa sostenuta. Nello specifico, il primo comma dell’articolo 1 richiamato dispone, a favore degli operatori interessati, un credito di imposta che può arrivare fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, sempreché i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Le stesse imprese possono beneficiare, stabilisce il secondo comma, anche di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40mila euro che può salire in casi specifici (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Le somme riconosciute possono essere utilizzate nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Le domande di accesso agli incentivi potevano essere presentate fino al 30 marzo tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito di Invitalia (vedi articolo “Tax credit e cfp turismo, al via le domande dal 28 febbraio”).
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il contributo a fondo perduto è invece erogato in un’unica soluzione una volta terminato l’intervento. Le imprese possono chiederne un anticipo fino al 30%, presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita. La somma è erogabile, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 30 Ottobre 2026
Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso
Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.
Attualità 30 Ottobre 2026
Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio
Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.
Attualità 29 Ottobre 2026
Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università
Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.
Normativa e prassi 28 Ottobre 2026
Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata
Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.