6 Aprile 2022
Dotazioni di bordo a non armatori: chiarimenti sulla non imponibilità
La cessione di compressori, pompe, filtri e ricambi per navi, effettuata da una società esportatrice non residente, ma identificata ai fini Iva in Italia, nei confronti di acquirenti Ue ed extra-Ue privi della qualifica di armatore, che a cura del cedente e su incarico del cessionario trasportano i beni fuori dalla Ue, rientra, in linea di principio, nel regime di non imponibilità Iva, indipendentemente dal fatto che i beni siano ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.
L’Agenzia argomenta l’affermazione nella risposta n. 174 del 6 aprile 2022. Nel documento, osserva che, in generale, secondo l’articolo 8-bis, lettera d), del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), le cessioni di apparati motori e di parti di ricambio, nonché le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili, se effettuate unicamente a favore dell’armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo. L’agevolazione, quindi, non è ammessa quando la cessione di questi beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.
In particolare, le cessioni di beni indicate nell’articolo 8-bis rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso solo se non costituiscono esportazioni ai sensi del precedente articolo 8, per l’applicazione del quale non rilevano né lo Stato ove è stabilito il cedente – che deve essere un esportatore, come chiarito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli nelle note del 15 ottobre 2018 e del 22 novembre 2019 – né quello ove è stabilito ai fini Iva l’acquirente. Inoltre, i beni devono trovarsi in Italia ed essere trasportati dal territorio dello Stato verso un Paese extra-Ue, con la consegna degli stessi fuori dal territorio doganale dell’Ue.
Nel caso prospettatole, l’istante è una società non residente, identificata ai fini Iva in Italia, per attività di commercio all’ingrosso di beni utilizzati nel settore marittimo, quali dotazioni di bordo, che intende cedere i prodotti acquistati da rivenditori italiani e custoditi in un magazzino ubicato sul territorio, ad acquirenti (soggetti Iva) Ue ed extra-Ue, privi della qualifica di armatore. Questi, a loro volta, effettueranno il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della Ue a cura del cedente e su incarico dei cessionari.
Quindi, in base a quanto prima chiarito, l’Agenzia ritiene che la cessione prospettata, in linea di principio, rientri nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 del decreto Iva, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale.
Le cessioni destinate, invece, in altri Stati membri della Ue sono “cessioni intracomunitarie non imponibili”, disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del Dl n. 331/1993.
Ultimi articoli
Attualità 29 Ottobre 2026
Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università
Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.
Normativa e prassi 28 Ottobre 2026
Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata
Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.
Normativa e prassi 28 Ottobre 2026
Holding dinamica, semaforo verde al regime di neutralità fiscale
Determinante la presenza di una struttura organizzata di mezzi, rapporti e risorse umane che assicura la prosecuzione dell’attività economica La detenzione di partecipazioni non esclude, di per sé, la qualificazione di un compendio come azienda.
Attualità 28 Ottobre 2026
Arma dei Carabinieri e Agenzia, intesa su formazione, ricerca e studio
Avviata una collaborazione quinquennale che potenzierà le rispettive competenze investigative, attraverso lo scambio di docenze ed esperienze e l’impiego congiunto di strutture logistiche Firmato un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle entrate, che avvia una collaborazione nel campo della formazione, della ricerca e dello studio.