29 Marzo 2022
Riscossione, le faq su riammissione dei decaduti dalla rottamazione
Pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (faq) sulle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-ter” (legge n. 25/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 28 marzo 2022.
Il provvedimento ha definito un nuovo calendario per le scadenze della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” delle cartelle, per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre scorso. Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato fissato un nuovo termine anche i versamenti delle rate in scadenza nell’anno 2022.
In particolare, la legge n. 25/2022 prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le date così previste:
- 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020 (scadenze del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020)
- 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021 (scadenze del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021)
- 30 novembre 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022 (scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022).
Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio.
Per il termine del 31 luglio 2022 per effetto dei 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà avvenire entro l’8 agosto 2022.
E infine, per il termine del 30 novembre 2022 il pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 dicembre 2022.
Verranno meno i benefici della misura agevolata in caso di pagamenti omessi ma anche se i versamenti saranno effettuati oltre i termini previsti dalle nuove scadenze oppure effettuati per importi parziali. In questi casi le somme già pagate saranno considerate a titolo di acconto sull’importo dovuto.
La legge di conversione del “Sostegni-ter” ha inoltre stabilito, sempre per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare entro il termine del 9 dicembre scorso le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” negli anni 2020 e 2021, l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in conseguenza di rate non versate o di pagamenti parziali oppure predisposti in ritardo.
Come e dove pagare
Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate di ciascun anno che si possono richiedere anche sul sito dell’Agenzia stessa. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito della Riscossione nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (“crediti certificati”) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 26 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede
Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.
Analisi e commenti 25 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa
Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.
Normativa e prassi 24 Agosto 2026
Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia
La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.
Analisi e commenti 24 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie
Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.