Attualità

24 Marzo 2022

Investimenti al Sud: natanti agevolati solo se compresi nelle giuste “voci”

Per accedere al credito d’imposta dedicato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (articolo 1, commi 98 e seguenti, legge n. 205/2015) le imbarcazioni da diporto, come gli altri beni ammessi, devono essere necessariamente classificate nelle voci B.II.2 o B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale (articolo 2424 cc). Lo ribadisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare (risposta 5-07730) e, quindi, confermando che non è possibile tout court derogare ai precetti delle norme e della prassi.

La problematica è arrivata in commissione Finanze della Camera, su input di alcune società di noleggio di imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree del Sud, che acquistano nuovi natanti, le quali considerano ingiusta l’esclusione dal bonus degli stessi perché, generalmente, ricompresi nella voce B.II.4 “Altri beni”, non ammessa all’agevolazione in base all’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione del beneficio progenitore.

Il Ministero, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, risponde ricordando innanzitutto, per sommi capi, la disposizione interessata, cioè quella contenuta nel comma 98 dell’articolo unico della Stabilità 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 175, legge di bilancio 2022. Questa, in particolare, riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi – quelli indicati nel comma 99 – destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rientrano nelle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Riguardo ai beni agevolabili, dalla lettura del comma 99 si evince che gli stessi, oltre a far parte di un progetto di investimento iniziale, da attuarsi tramite l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate negli individuati territori (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue n. 651/2014), non devono appartenere ai settori “trasporti e relative infrastrutture” e “costruzione navale”, così come previsto dall’articolo 13 dello stesso regolamento Ue, a cui rinvia la legge che ha, in origine, plasmato l’agevolazione.
Si tratta della legge n. 296/2006 che, con l’articolo 1, commi da 271 a 279, ha introdotto un analogo credito d’imposta, concesso per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, riferendosi esclusivamente ai beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale …, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile”, vale a dire agli “Impianti e macchinari” (voce B.II.2) e alle “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3).

Quindi, a parere del Mef, per inquadrare i beni agevolabili, restano attuali i chiarimenti forniti nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione dell’antesignano beneficio, che escludono dallo sconto fiscale tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse, come quelli iscritti in quella residuale B.II.4 “Altri beni”, attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in tema di immobilizzazioni materiali.
In conclusione, alla presenza di tutti gli altri requisiti per accedere al credito d’imposta, le imbarcazioni da diporto nuove, acquistate dalle società di noleggio, possono essere considerate agevolabili solo se classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’articolo 2424 del codice civile.

Investimenti al Sud: natanti agevolati solo se compresi nelle giuste “voci”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 21 Settembre 2026

Conferimento in società semplice: no al regime del realizzo controllato

Per l’Agenzia il meccanismo agevolativo presuppone valori patrimoniali rilevati in contabilità secondo regole precise, requisito che manca nelle compagini di questo tipo Il regime del realizzo controllato dei conferimenti, anche alla luce della riforma del 2024, non può essere applicato nel caso in cui la conferitaria sia una società semplice.

Attualità 21 Settembre 2026

Orari più ampi negli uffici, si rafforza l’assistenza delle Entrate

Potenziata l’offerta di servizi per cittadini e professionisti.

Attualità 21 Settembre 2026

Nuova truffa via sms: attenzione alle false comunicazioni

Nei messaggi si invita il contribuente ad accedere a un presunto sistema informatico per consultare avvisi fiscali o verificare la propria posizione tributaria L’Agenzia delle entrate, con l‘avviso del 21 settembre 2026, mette in guardia i contribuenti sulla diffusione di una nuova campagna di smishing (phishing tramite sms).

Attualità 18 Settembre 2026

Call center per la precompilata: apertura extra sabato 19 settembre

Domani dalle 9 alle 13 gli esperti dell’Agenzia offriranno assistenza telefonica ai cittadini su consultazione, compilazione e invio online della dichiarazione dei redditi La stagione della precompilata entra nella sua fase finale.

torna all'inizio del contenuto