16 Marzo 2022
Integrazione contributi obbligatori: le regole per portarla in deduzione
Atteso che l’errata applicazione del massimale contributivo deriva dalla dichiarazione resa dall’istante, che non ha correttamente comunicato all’ex datore di lavoro la sua posizione contributiva rispetto al termine del “1° gennaio 1996” , lo stesso è tenuto a riversare all’ex datore di lavoro, che li ha anticipati, i contributi a suo carico. Ciò posto, il contribuente chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui procedere alla restituzione dei contributi, per la quota a suo carico, e alla eventuale deducibilità di quest’ultimi, trattandosi di contributi obbligatori per legge.
L’Agenzia, con la risposta n. 117 del 15 marzo 2022, osserva che la maggior quota contributiva, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo previsto solo per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995), dovuta dal contribuente “vecchio iscritto” a favore dell’ex datore di lavoro, sollecitato dall’Inps ad adempiere, costituisce un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir. Tanto appurato, nella stessa risposta, spiega come operare lo scomputo.
In sostanza, il contribuente, che si è rivolto all’amministrazione, ha dovuto rimborsare all’ex datore di lavoro le somme a suo carico, anticipate dall’ex datore di lavoro, richieste dall’Inps, a causa della mancata comunicazione all’azienda dell’esistenza di un’anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996. Tale circostanza ha, infatti, determinato per l’Inps non soltanto l’omissione contributiva, ma anche il disconoscimento dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’Istat, previsto dal richiamato articolo 2 della legge n. 335/1995 per i “nuovi iscritti” a forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva precedente. Ora, l’istante chiede chiarimenti sulle modalità con cui procedere alla restituzione dei contributi per la quota a suo carico e se gli importi siano deducibili.
L’Agenzia fa presto a ricordare che, in base alla norma di riferimento (articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir) sono deducibili, tra l’altro, tutti i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. E ancora che, in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi in argomento sono deducibili solo se risultano effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentati. Inoltre, in applicazione del “principio di cassa”, come per ogni altro onere, sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta in cui sono stati versati.
Tanto premesso, nel caso concreto, la maggior quota contributiva, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo, rimborsata dal contribuente istante all’azienda per cui lavorava, può essere considerata un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, senza dubbio deducibile dal reddito.
In applicazione del principio di cassa, inoltre, per operare la sottrazione, lo stesso contribuente dovrà fare riferimento al periodo di imposta in cui ha restituito tali oneri e non all’annualità in cui l’ex datore di lavoro è stato chiamato a versare (e ha versato) la maggior quota contributiva a carico del dipendente, regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie. I contributi in argomento andranno collocati nel rigo E21 della dichiarazione dei redditi, dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali”, e documentati mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro che attesti le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi
La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.
Attualità 7 Novembre 2025
False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi
In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.