Normativa e prassi

1 Marzo 2022

Rivalutazione e riallineamento, pronta l’analisi della disciplina

Con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, firmata oggi dal direttore Ruffini, l’Agenzia fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto “Agosto” utilizzando lo schema domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. In particolare, nella Parte I – per quanto attiene ai profili sostanziali – e III – per quanto riguarda gli aspetti procedurali –, l’Amministrazione precisa che, tenuto conto che la disciplina prevista dal menzionato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, possono applicarsi, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr. circolari n. 14/2017, n. 18/2006, n. 11/2009 e n. 13/2014).
La Parte II, sempre articolata nella formula domanda-risposta, analizza nel dettaglio la disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto “Liquidità”.
                                                                           
La circolare odierna è il frutto della rielaborazione della bozza posta in consultazione pubblica (vedi articolo “Rivalutazioni di “Agosto” e “Liquidità”: aperta la consultazione pubblica”), alla luce sia dei numerosi contributi pervenuti da parte di studi professionali e di associazioni di categoria, sia delle modifiche legislative introdotte dalla legge di bilancio 2022 a proposito, in particolare, dell’allungamento del periodo di ammortamento per i marchi e l’avviamento e dell’introduzione di una nuova imposta sostitutiva per il mantenimento degli originari vantaggi dell’articolo 110.

Tra le indicazioni fornite, il documento di prassi chiarisce, tra l’altro, che le modifiche introdotte si applicano nei confronti sia dei soggetti che adottano i principi contabili Ias/Ifrs sia dei soggetti Oic-adopter e che è facoltà del contribuente revocare “anche parzialmente” l’opzione esercitata, nel senso che i benefici possono essere revocati in relazione a singoli beni immateriali o materiali a scelta del contribuente (e non sul valore rivalutato/riallineato di detti beni).

Addentrandoci nei profili interpretativi più significativi, oggetto di modifica, si segnalano i seguenti temi:

  • “ricostruzione” delle riserve in sospensione d’imposta “tassabili solo in caso di distribuzione ai soci” nell’ambito di operazioni straordinarie (le riserve in sospensione d’imposta “tassabili solo in caso di distribuzione” andranno ricostruite esclusivamente nei limiti dell’avanzo. L’eventuale quota delle stesse non ricostruita – per assenza di avanzo o per incapienza dello stesso – non determina alcun presupposto impositivo in quanto non implica alcun evento distributivo della riserva stessa nei confronti dei soci/partecipazioni dei soggetti convintoli)
  • individuazione del piano di ammortamento fiscale degli importi riallineati in presenza di valori fiscali già riconosciuti (alla luce delle novità introdotte dal Bilancio 2022, che ha allungato il periodo di ammortamento di determinati beni, emerge con chiarezza che il maggiore valore rivalutato non si somma alle residue quote di ammortamento)
  • individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve da riallineamento soggette al vincolo di sospensione d’imposta
  • individuazione del trattamento impositivo in caso di distribuzione delle riserve da riallineamento (la circolare chiarisce che laddove ai fini del riallineamento siano vincolate riserve di capitali, la loro distribuzione per i soci rimane soggetta al regime impositivo delle restituzioni degli apporti)
  • unicità o pluralità dell’avviamento iscritto in bilancio ai fini del suo riallineamento e delle relative modalità applicative (superata l’originaria posizione di avviamento iscritto in bilancio come “unico” a prescindere dalle sue singole componenti, a favore del riconoscimento della “pluralità” degli avviamenti, consentendo così ai contribuenti interessati di riallineare i singoli avviamenti riferibili a specifiche aziende/rami d’azienda)
  • riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’Ifric 12 (la circolare conferma che non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina le divergenze derivanti dall’applicazione dell’Ifric 12).

Infine, riguardo la rivalutazione gratuita dei soggetti operanti nel settore alberghiero e termale, la circolare odierna chiarisce che la disciplina è riconosciuta a prescindere dal tipo di attività, e in particolare della operatività nel settore alberghiero termale, del proprietario dell’immobile a destinazione alberghiera concesso in locazione a un soggetto operante direttamente nel predetto settore. Nello stesso ambito, l’Agenzia spiega che i maggiori valori rivalutati possono essere ammortizzati già a decorrere del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020 (superando la precedente impostazione che faceva decorre gli effetti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021).

Il documento dispone il superamento di tutte le precedenti risposte non conformi ai chiarimenti resi con la circolare odierna.

Rivalutazione e riallineamento, pronta l’analisi della disciplina

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