Analisi e commenti

2 Marzo 2022

La nuova strategia contro l’evasione punta sul consenso dei contribuenti

Nel quadro della più ampia riforma dell’amministrazione fiscale, parte del Pnrr, il dipartimento delle Finanze propone, in una relazione, alcuni possibili interventi che il governo potrà adottare al fine di contrastare l’evasione fiscale con consenso.
In particolare viene paventato un set di opzioni tra le quali l’introduzione del preavviso di accertamento; la generalizzazione della fatturazione elettronica; l’obbligo in capo agli intermediari finanziari di comunicare i dati dei pagamenti; il ricorso a innovative tecniche di risk management; la revisione degli incentivi agli strumenti di pagamenti elettronici. Il tutto dovrà avvenire, però, in accordo e con l’assenso del Garante della privacy assicurando il rispetto dei diritti dei contribuenti.

Il dipartimento delle Finanze, all’interno delle riforme e investimenti previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr), ha predisposto, lo scorso 20 dicembre, una relazione al governo individuando possibili azioni volte a ridurre l’evasione fiscale derivante dall’omessa fatturazione.
L’azione è parte dei 51 traguardi, relativi al 2021, previsti al numero 101 M1C1 concernente la riforma 1.12 dell’amministrazione fiscale.

Nel dettaglio
Il Mef dovrà valutare possibili interventi per ridurre l’evasione fiscale attraverso:

  • l’analisi dell’efficacia degli incentivi all’uso dei pagamenti elettronici sperimentati nel corso degli ultimi anni
  • la predisposizione e l’utilizzo di indicatori di rischio per orientare l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

La citata riforma prevede, altresì, che dovranno essere adottate diverse misure finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare l’efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui:

  • la creazione della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al rilascio della dichiarazione precompilata Iva
  • il miglioramento della qualità dell’archivio per le comunicazioni relative all’adempimento spontaneo (lettere di compliance), anche al fine di ridurre l’incidenza di falsi positivi, aumentando nel contempo il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti
  • la riforma dell’attuale legislazione per garantire l’irrogazione di sanzioni amministrative effettive contro gli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico
  • il completamento del processo di pseudonimizzazione e analisi dei big data con la finalità di rendere più efficace l’analisi del rischio inerente alle selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Per attuare queste riforme occorre aumentare la capacità operativa dell’amministrazione finanziaria e, pertanto, sarà potenziato l’organico dell’Agenzia delle entrate con l’assunzione di 4.113 unità di personale, in linea con il suo “Piano della performance 2021-2023”.

Componenti del Vat gap
Il divario Iva può essere suddiviso, per quanto concerne i fenomeni illeciti, tra evasione da:

  1. omesso versamento, casi in cui l’Iva viene fatturata e dichiarata ma non versata
  2. dichiarazione o “evasione senza consenso” tra venditore e acquirente, situazioni in cui l’imposta viene regolarmente fatturata al cliente ma non viene dichiarata e non versata dal fornitore
  3. omessa fatturazione o “evasione con consenso” tra le parti, fattispecie nelle quali l’Iva non viene fatturata.

Verso una nuova strategia
La relazione in commento propone un rinnovato contrasto dell’evasione da omessa fatturazione incentrato su un set di possibili strumenti al fine di fornire al governo idee per definire e attuare, attraverso specifici atti normativi primari e secondari, una mirata ed efficace azione di intervento.

Revisione degli incentivi sui pagamenti elettronici
Per combattere adeguatamente l’evasione con consenso è necessario attuare un efficace “contrasto di interessi” tra venditore e consumatore finale al fine di ridurre lo spazio di reciproco guadagno.
Tuttavia, sia l’analisi teorica dello strumento che le pregresse esperienze (del nostro governo ma anche di altri Paesi) mostrano che il contrasto di interessi non è sufficiente a porre un freno all’evasione con consenso, e, contestualmente, si rivela molto dispendioso per lo Stato.
La diffusione dei pagamenti elettronici, in via teorica, può effettivamente rappresentare un’utile precondizione per il contrasto dell’omessa fatturazione, in particolare nel caso delle transazioni business-to-consumer considerato che il contante impedisce di tracciare le transazioni che non sono state fatturate. In questa ottica, l’introduzione di forme di incentivazione di tali pagamenti elettronici può rappresentare un tassello della soluzione complessiva.
Il progetto cashback, parte del più articolato piano Italia cashless, ha sì stimolato i pagamenti elettronici ma non ha, parimenti, contribuito a conseguire effetti significativi nel contrasto all’evasione fiscale nei settori a più alto rischio. Pertanto, detta azione non dovrebbe essere replicata.
Diversamente la lotteria degli scontrini rappresenta uno strumento particolarmente efficiente dal punto di vista del rapporto costi e benefici potenziali ma necessita di interventi normativi per un suo miglioramento, quali:

  1. una revisione del sistema premiale, in modo da aumentare il numero di vincite, ancorché di importo ridotto
  2. una semplificazione dell’attuale regolamentazione.

Tecniche avanzate di risk management
Con riferimento a detto ambito si propone di agire sugli strumenti:

  • dell’analisi del rischio, prevedendo una definizione unitaria del processo e regolando le limitazioni dei diritti degli interessati
  • del data scraping, attribuendo all’Agenzia delle entrate la facoltà di utilizzare la citata tecnica al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione di contrasto ai fenomeni evasivi e fraudolenti.

Tali interventi devono essere adottati contemperando le esigenze di riservatezza che le caratterizzano con quelle di trasparenza dell’azione amministrativa, in particolare, con l’esercizio del diritto di accesso, sia procedimentale che civico generalizzato. Ciò esige il necessario placet del Garante della privacy.

Azioni di contrasto più incisive e mirate
Per quanto concerne gli interventi che non dovrebbero presentare un impatto diretto sui diritti alla privacy dei contribuenti vengono proposte le seguenti misure:

  1. il preavviso di accertamento volto a disciplinare le fattispecie (ad esempio, totale inerzia del contribuente) al verificarsi delle quali le comunicazioni “cambia­verso” acquistano efficacia esecutoria
  2. l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime “di vantaggio” e “forfettario”
  3. l’obbligo a carico degli intermediari finanziari di comunicare, unitamente all’importo delle commissioni addebitate agli esercenti, anche i dati relativi alle operazioni giornaliere effettuate con mezzi di pagamento elettronici
  4. un intervento normativo volto ad autorizzare l’Agenzia delle entrate a espletare concorsi per l’assunzione di nuovo personale, prescindendo dal piano triennale del fabbisogno. Misura finanziata con i proventi derivanti dal contrasto all’evasione.

Come azione trasversale alle precedenti, l’amministrazione finanziaria dovrebbe innalzare la percezione di controllabilità dei contribuenti, elevando la quantità ma soprattutto la qualità e la proficuità degli audit, al fine di rendere meno vantaggiosa l’evasione.

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