Analisi e commenti

3 Febbraio 2022

Sostegni ter – 2: fondo ad hoc per i commercianti al dettaglio

è di 200 milioni di euro la dotazione, per il 2022, del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” istituito allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e di prevedere uno specifico strumento di sostegno, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti maggiormente incisi (articolo 2, Dl 4/2022). Le somme sono attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (la concessione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) ovvero, se non più vigenti quelle norme emergenziali, del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

Beneficiari e requisiti
Le risorse messe a disposizione sono destinate alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 2007 indicati in tabella.

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Possono accedere alla misura di sostegno gli esercenti che, contemporaneamente:

  • nel 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro
  • nel 2021, hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (a tal fine, vanno considerati i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir).

Inoltre, al momento in cui presentano la domanda per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono:

  • avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività indicate in tabella
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la normativa europea (articolo 2, punto 18, regolamento Ue 651/2014), con le eccezioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001).

Ammontare del contributo
L’aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:

  • il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
  • il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
  • il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

L’importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Accesso su richiesta
Le imprese interessate a ricevere il Cfp dovranno produrre istanza al ministero dello Sviluppo economico, indicando il possesso dei necessari requisiti con apposite dichiarazioni sostitutive. La richiesta andrà presentata, esclusivamente in via telematica, entro i termini e con le modalità che saranno individuati da un successivo provvedimento attuativo del Mise. Questo fornirà indicazioni anche in merito alle verifiche e ai controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese nonché al recupero delle somme erogate in caso di revoca per rilevata assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare.
La corresponsione del contributo non è subordinata alla previa verifica della fedeltà fiscale (articolo 48-bis, Dpr 602/1973 – vedi “Ok ai contributi a fondo perduto pur in presenza di carichi pendenti”) né della regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

continua
La prima puntata è stata pubblicata martedì 1° febbraio

Sostegni ter – 2: fondo ad hoc per i commercianti al dettaglio

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