14 Gennaio 2022
Non c’è Iva sulla danza a distanza anche se lo studente è “fuori sede”
Dal momento che la sede operativa, da cui sono erogati i corsi di danza, è situata nella Regione che ha concesso alla società l’accreditamento delle prestazioni formativo educative, le stesse sono esenti dall’Iva, anche se fornite a partecipanti dislocati fisicamente fuori dal territorio regionale, mediante didattica a distanza attraverso una piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. In pratica, precisa l’Agenzia nella risposta n. 25 del 14 gennaio 2022, è rispettato il collegamento richiesto dalla norma tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che le ha accreditate.
Fuga, in tal modo, il dubbio dell’istante fondato sulla lettura di una precedente risposta, la n. 85/2021 (vedi articolo “Niente esenzione Iva per la succursale se la formazione è fuori regione”), con la quale l’amministrazione aveva escluso l’applicazione del regime di esenzione nei casi in cui la formazione viene svolta fuori dai confini della Regione accreditatrice.
L’Agenzia, in particolare, osserva che, con la richiamata risposta, aveva sì chiarito che è impossibile concedere l’esonero dall’Iva alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza. Sollecitata, lo fa ora, asserendo che la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento, non fa mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento, cioè quelle esonerate dall’applicazione dell’imposta dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva.
La circostanza che gli insegnamenti, come affermato dall’istante, siano resi nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono alle lezioni tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione di accredito, non rileva ai fini dell’esenzione dall’Iva, anche perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.
Quindi, constatato che la sede operativa da cui sono erogate le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha fornito l’accreditamento dei corsi alla società, l’Agenzia conclude che, nel caso alla sua attenzione, appare rispettato il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, che è senza dubbio esente anche se a distanza.
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