7 Gennaio 2022
Il Fisco nella legge di bilancio – 4 Nuovo bonus per i giovani inquilini
La legge 234/2021 (Bilancio 2022) ha riscritto le regole dell’agevolazione in favore dei giovani che lasciano la casa d’origine e stabiliscono la residenza in un appartamento preso in affitto; l’incentivo spetta pure se la locazione riguarda soltanto una porzione dell’immobile. Il requisito anagrafico per aver diritto allo sconto in dichiarazione è ora fissato a 31 anni non compiuti.
A dettare la nuova disciplina del bonus affitti per giovani è il comma 155 dell’articolo 1, che ha integralmente sostituito il comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir.
La disciplina applicabile fino al 2021
Tale disposizione, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2021, si rivolge ai giovani tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e firmatari di un contratto di locazione per l’immobile adibito a propria abitazione principale (è quella nella quale il titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente), assegnando loro, per i primi tre anni di durata contrattuale, una detrazione, rapportata al numero dei giorni nei quali la casa è stata adibita ad abitazione principale, di 991,60 euro; ad esempio, per un contratto stipulato nel 2018, il bonus spetta anche per il successivo biennio 2019-2020.
I requisiti anagrafico e reddituale del conduttore devono sussistere in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio; quello relativo all’età è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo (circolare 7/2021, pagina 483). Ne consegue che, in caso di contratto stipulato nel 2019 e di compimento dei 30 anni nel corso del 2020, la detrazione, per quei due periodi d’imposta, spetta; non compete, invece, per il 2021, dal momento che il requisito anagrafico non è più presente. Inoltre, è richiesto che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato.
La disciplina applicabile dal 2022
Il riscritto comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir presenta alcune novità, migliorative, mantenendo comunque fermi alcuni princìpi dettati dalla precedente normativa:
- deve trattarsi di contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998
- l’unità immobiliare locata deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro cui lo stesso è affidato
- il reddito complessivo del locatario non deve superare i 15.493,71 euro
- l’età minima per accedere al bonus è 20 anni.
Queste, invece, le modifiche:
- è spostato a 31 anni non compiuti il limite anagrafico oltrepassato il quale la detrazione non spetta più
- il beneficio è applicabile anche alle ipotesi in cui il contratto di locazione riguarda non un’intera unità immobiliare, ma soltanto una parte della stessa, ad esempio una singola stanza
- il periodo di spettanza del bonus è esteso ai primi quattro anni del contratto (quindi, se questo è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025)
- l’agevolazione spetta se l’immobile locato è adibito a residenza del conduttore
- la detrazione è più consistente, dal momento che ora è pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente norma) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2mila euro. Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2mila euro, in quanto il 20% di 10.800 (= 2.160) supera quel tetto; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200, ossia 840, è inferiore a quell’importo.
| Dal 2022 | Fino al 2021 | |
| Destinatari | giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti |
giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni |
| Oggetto della locazione | intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza | unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale |
| Spettanza | primi quattro anni di durata contrattuale | primi tre anni di durata contrattuale |
| Importo della detrazione | 991,60 euro o, se superiore, 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro |
991,60 euro |
| Contratto | ai sensi della legge 431/1998 | |
| Reddito complessivo | non superiore a 15.493,71 euro | |
| Unità immobiliare | diversa dall’abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro ai quali lo stesso è affidato |
|
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 4 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 5 gennaio
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