3 Gennaio 2022
L’accesso ai tour virtuali beneficia dell’esenzione Iva
I tour virtuali a carattere turistico-museale commercializzati da una start-up tramite piattaforma digitale possono fruire dell’esenzione Iva al pari di “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili” esentati dall’articolo 10 del Decreto Iva in quanto servizi di rilevante utilità sociale e culturale. Il chiarimento arriva con la risposta n. 1/2022 dell’Agenzia delle entrate.
La società istante precisa che l’attività svolta consiste nell’ideazione e costruzione di tour virtuali, da fruire in modalità on line e nella vendita dei biglietti di accesso attraverso una piattaforma di e-commerce. La prestazione include fra l’altro anche il servizio di guida turistica con la quale si può interagire come avviene per i tour in presenza.
L’Agenzia ricorda le nuove misure sulla territorialità Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione e per quelli prestati per via elettronica (direttiva del Consiglio n. 2008/8/CE) recepite dall’articolo 7-sexies del Decreto Iva. Rileva inoltre che per individuare, ai fini Iva, i servizi elettronici occorre fare riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento Ue n. 282/2011 dove viene precisato che “i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla Direttiva2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione“.
Nel caso in esame l’Agenzia ritiene che i tour virtuali nei musei, con possibilità di interazione con la guida turistica abilitata, possono essere assimilati a delle vere e proprie visite guidate, non ravvisando delle reali differenze rispetto ai tour in presenza.
In sintesi, nel caso descritto dall’istante lo strumento elettronico è soltanto un mezzo per accedere a una realtà virtuale, di conseguenza non si tratta di un servizio prestato tramite mezzi elettronici, rilevante quindi ai fini Iva.
Secondo l’Agenzia il trattamento tributario da applicare ai biglietti per il tour virtuale deve essere lo stesso di quello riservato ai tour in presenza. Tale principio è in linea anche con la precedente prassi (risoluzione n. 30/2007 e risoluzione n. 30/1998) in cui veniva chiarito, ai fini dell’esenzione Iva, che il beneficio fiscale può riguardare sia la visita sia le prestazioni accessorie come la fornitura di audioguide o i servizi dell’accompagnatore.
In conclusione sia la vendita dei biglietti virtuali sia i relativi servizi on line di guida, limitatamente ai luoghi indicati dall’articolo 10 del decreto Iva, quindi “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“, non rilevano ai fini Iva.
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