20 Dicembre 2021
Vendita di quote con clausola earn-out, corretto comportamento dichiarativo
Una persona fisica titolare di quote societarie che cede, insieme agli altri soci, le proprie partecipazioni rivalutate nel 2020, in parte tramite corrispettivo fisso e in parte, in base ad una clausola contrattuale di earn-out, mediante un pagamento variabile differito negli anni, chiede di conoscere le corrette modalità dichiarative considerando che una parte del reddito sarà realizzata nel periodo d’imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e un’altra parte invece negli anni successivi per effetto di tale clausola. È il quesito contenuto nella risoluzione n. 74/E del 20 dicembre 2021.
L’istante fa sapere che dopo la rivalutazione delle quote societarie in suo possesso (articolo 137 del Dl n. 34/2020) avvenuta a luglio 2020, ha stipulato a novembre 2020 un contratto di cessione di tali quote. L’accordo prevede il pagamento del corrispettivo suddiviso in una parte fissa corrisposta al momento del perfezionamento dell’acquisizione e una parte variabile corrisposta successivamente, regolamentata da una clausola di earn-out, che prevede il pagamento differito negli anni 2021-2022-2023-2024, calcolato sulla performance futura della società.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver delineato il quadro normativo sulla rivalutazione delle partecipazioni, ricorda che il sistema di earn-out è finalizzato a ridurre il rischio derivante dall’acquisto di quote societarie prevedendo dei pagamenti in più tranche, integrativi del prezzo di cessione, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui gli stessi pagamenti sono percepiti.
Per evitare la doppia imposizione, chiarisce l’Agenzia, in presenza di tali clausole e nel caso in cui il cedente abbia rideterminato il costo o il valore di acquisto della partecipazione che sarà ceduta, il corrispettivo complessivamente percepito, quindi sia fisso sia variabile, fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente tassato.
Quindi, precisa l’Agenzia, se la parte fissa è inferiore al valore successivo alla rivalutazione delle quote societarie, avvenuto a detta dell’istante a luglio 2020, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrà essere indicato come “costo” il medesimo valore di quanto percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile come stabilito dalla clausola earn-out, l’istante dovrà calcolare l’eccedenza di “costo” non utilizzato e indicare nella colonna 3 del Rigo RT22 “totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
L’istante inoltre nel periodo d’imposta 2020, in cui ha effettuato la rivalutazione delle partecipazioni, dovrà compilare anche la Sezione VII del medesimo quadro RT.
Ultimi articoli
Attualità 8 Maggio 2026
Redditi di lavoro dipendente, chiarimenti ai dubbi sui benefici
Con due risposte pubblicate sul sito, l’Agenzia ha chiarito il perimetro delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025, con specifico riguardo ai titolari di redditi sostitutivi e a quelli assimilati Con due risposte a domande frequenti (Faq) pubblicate lo scorso 30 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni relative alla spettanza delle agevolazioni previste dal Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 4 a 9, legge n.
Attualità 7 Maggio 2026
Tax credit cinema e videogiochi, news dal ministero della Cultura
Dal 5 maggio si apre l’ultimo step per richiedere il credito di imposta previsto per le imprese cinematografiche e audiovisive.
Analisi e commenti 7 Maggio 2026
Oic, documento interpretativo sulla valutazione dei titoli
La facoltà temporanea di non svalutare quelli iscritti all’attivo circolante, offerta dalla legge di bilancio 2026, ha spinto l’Organismo italiano di contabilità a chiarire la portata della deroga Lo scorso 5 maggio l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato il testo definitivo del documento interpretativo n.
Attualità 7 Maggio 2026
Modello 730/2026, online la versione in lingua tedesca
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.