7 Dicembre 2021
Agevolazione Iva sul gas: prestazioni ammesse ed escluse
La circolare n.17/E, emanata dall’Agenzia delle entrate in data 3 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 5% introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 130/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171/2021 (vedi articolo “Forniture di gas metano, i chiarimenti sulle agevolazioni”).
Il documento di prassi citato precisa che, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, accedono al beneficio di legge gli impieghi di gas metano riconducibili agli usi “civili e industriali”, a cui fa riferimento l’articolo 26 del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico delle accise).
In linea con quanto chiarito dall’Agenzia nella circolare n. 2/2008, le disposizioni ai fini Iva sono state armonizzate con quelle previste in materia di accise, contenute nel citato articolo 26 del Testo unico, nell’ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’Iva.
In particolare, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “sono considerati compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 26 precisa, invece, che “sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
La citata norma continua evidenziando, al comma 4, che “sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione, anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale”.
L’aliquota del 5% è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Al ricorrere del presupposto anzidetto, pertanto, l’agevolazione in commento trova applicazione anche agli impieghi di gas metano per combustione:
- rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa di cui all’articolo 17 del Tua (ancorché esonerati dal pagamento dell’accisa)
- assoggettati ad accisa con aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 dal Tua.
La circolare si sofferma, inoltre, sulle forniture di gas metano che non accedono al beneficio.
In particolare, l’aliquota Iva agevolata al 5% non trova applicazione per le somministrazioni di gas naturale per autotrazione, nonché per quello utilizzato per la produzione di energia elettrica.
L’impiego del gas metano per autotrazione non beneficia dell’agevolazione in commento, in quanto non espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 130/2021.
Per le medesime ragioni, resta fuori dall’ambito applicativo della disposizione in esame l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.
In riferimento a tale ultima fattispecie, il documento di prassi emanato dall’Agenzia delle entrate precisa che, al pari di altri prodotti energetici impiegati per la medesima finalità, l’impiego di gas metano per la produzione di energia elettrica è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall’articolo 21, comma 9, del Tua.
Poiché, pertanto, la produzione di energia elettrica è assoggettata, ai fini delle accise, a uno specifico regime diverso da quello previsto per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26 del Tua, tale fattispecie non accede al beneficio fiscale in commento.
La circolare chiarisce, inoltre, la disciplina da applicare alla fattispecie di generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi “civili e industriali” di cui all’articolo 26 citato.
Ai fini dell’individuazione dell’accisa applicabile, l’articolo 21, comma 9-ter del Tua individua il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica, pari a 0,220 mc per kWh per il gas naturale.
Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l’anzidetto quantitativo beneficerà dell’aliquota Iva agevolata, in misura pari al 5%, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconterà l’aliquota Iva in misura ordinaria.
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