7 Dicembre 2021
Cfp per i grandi contribuenti: tempo fino al 13 dicembre
Le domande di accesso al contributo a fondo perduto per i grandi contribuenti viaggiano in Rete fino a lunedì 13 dicembre. Gli interessati hanno tempo sino a questa data per produrre le loro istanze di indennizzo per i danni conseguenti al protrarsi della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19. Ricordiamo nel dettaglio i contribuenti coinvolti e le modalità per inoltrare la richiesta.
Con uno sguardo alla normativa, l’attenzione è all’articolo 1, comma 30-bis, del Dl n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), che ha previsto contributi a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro e hanno subìto i danni commessi alla situazione emergenziale (vedi articolo “Dal Sostegni bis convertito – 3 contributi anche ai più “grandi””).
Le richieste vanno presentate utilizzando l’apposito modulo “Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto decreto Sostegni e Sostegni-bis”, approvato, insieme alle istruzioni e le specifiche tecniche, con il provvedimento direttoriale del 14 ottobre 2021 (vedi articolo “Cfp Sostegni-bis per i “big”: istanze da oggi, 14 ottobre”).
Nel modulo devono essere riportati i dati del richiedente, o del rappresentante legale nel caso in cui non si tratti di persona fisica, e va indicato l’ammontare dei ricavi o compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 73/2021, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel corso del 2019 e del 2020, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, la dichiarazione dell’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato, l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione, la firma.
L’istanza va inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate dall’interessato o da un intermediario delegato; al termine dell’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della richiesta. A seguito dell’esito positivo dei previsti controlli, l’Agenzia effettua il mandato di pagamento che sarà inoltrato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, cui potrà accedere il richiedente o l’intermediario delegato. Nella stessa area è comunicato l’eventuale scarto della domanda e i motivi del rigetto.
In caso di errore, l’interessato può produrre, sempre entro il 13 dicembre, una nuova istanza in sostituzione di quella precedente, se non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi. L’ultima richiesta trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una revoca dell’istanza precedentemente trasmessa, che vale come rinuncia al contributo.
In caso di opzione per il credito d’imposta corrispondente all’indennizzo riconosciuto, con la risoluzione n. 63/2021 sono stati individuati i tre codici tributo, distinti in base al tipo di indennizzo richiesto, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 con modalità telematica (vedi articolo “Cfp Sostegni-bis per i “grandi”: i codici per la compensazione”).

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