Normativa e prassi

24 Novembre 2021

Trasformazione societaria post Brexit: il credito Ipt della branch italiana vive

Il credito maturato, in relazione al versamento dell’acconto 2021 dell’imposta sui premi (Ipt), dalla filiale italiana di una compagnia assicurativa maltese, controllata da una società inglese, può essere scomputato dai pagamenti dovuti per il 2021, anche se la riorganizzazione societaria, conseguente alla Brexit, non ha previsto il trasferimento alla branch nostrana delle polizze in essere. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 786 del 24 novembre 2021.

L’istante, una compagnia assicurativa con sede legale a Malta, interamente controllata da una società inglese, opera anche in Italia, tramite una sede secondaria. Questa, fino al Brexit day  (31 dicembre 2020) ha operato nel Paese tramite la compagine inglese in regime di “libertà di stabilimento” (articolo 24, Dlgs n. 209/2005). Nel 2020, i premi incassati dalla branch italiana sono stati regolarmente assoggettati a imposta sui premi e la stessa ha effettuato il pagamento dell’acconto Ipt dovuto per il 2021.
A decorrere dallo stesso anno, però, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, per proseguire il business nell’ambito del passaporto europeo, il gruppo ha avviato un processo di riorganizzazione societaria finalizzato a consentire agli operatori assicurativi residenti in uno Stato membro Ue di esercitare la propria attività in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri e/o dello Spazio economico europeo.
Nell’ambito di tale riorganizzazione, la società inglese ha trasferito il complesso dei contratti –  eccetto le polizze assicurative in essere – delle persone e delle attrezzature alla nuova filiale italiana e costituito la società istante, che la controlla.
Venendo al dunque, quest’ultima intende conoscere il parere in merito al trasferimento del credito derivante dal versamento in acconto dell’imposta sulle assicurazioni e, in particolare, chiede se lo stesso possa essere incluso nel ramo di azienda italiano alla medesima assegnato, anche se le relative polizze non sono state trasferite. In sostanza, vuole sapere se può includere il credito in argomento nella propria denuncia annuale e scomputarlo dai versamenti dell’imposta dovuti per il 2021 (articolo 9, comma 1-bis, legge n. 1216/1961).

A parere dell’Agenzia, il credito Ipt, derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021, può essere incluso nel ramo di azienda (il business italiano) assegnato all’istante. Infatti, lo stesso non è trasferito con atto autonomo e separato dal trasloco del business aziendale composto da attività e passività correnti, produzione, personale dipendente e crediti (tra cui quello Ipt) e debiti complessivi Tale assegnazione rimane, pertanto, connessa all’attività assicurativa. Quindi, nulla osta allo scomputo del credito in questione, nel presupposto che il versamento dell’imposta sia, comunque, effettuato dal soggetto tenuto all’incasso dei premi assicurativi al quale, pertanto, deve essere imputato il credito generato dal versamento dell’acconto.

Infine, per il perfezionamento del trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti notifichino un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2013), nella quale devono essere indicati i crediti trasferiti, gli estremi dei versamenti effettuati, i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società istante.

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