Attualità

4 Novembre 2021

Bonus librerie, scatta la proroga, richieste fino al 10 novembre

Il tax credit librerie 2020 non è ancora perso. Le domande per il riconoscimento del bonus relativo alle spese sostenute nello scorso anno potranno essere inviate fino alle ore 12 del 10 novembre 2021 attraverso l’apposita piattaforma telematica previa registrazione. A informare della proroga, un avviso pubblicato sul sito del ministero della Cultura. Superata, quindi, la precedente scadenza che fissava lo stop per la presentazione delle istanze allo scorso 29 ottobre (vedi articolo “Tax credit librerie 2021, accesso fino al 29 ottobre”).

Il sostegno economico introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) è destinato agli esercenti, con specifici codici Ateco, che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
Il bonus è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute dai librai per i locali in cui svolgono l’attività agevolata, a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, locazione (al netto dell’Iva), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Le soglie massime attribuibili sono stabilite secondo le regole indicate nell’allegato al decreto 23 aprile 2018.

Il beneficio è più consistente per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, che potranno ricevere fino a 20mila euro di credito, per gli altri il limite è di 10mila euro.
I requisiti di accesso sono:

  • sede legale nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata
  • classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
  • avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo 6894), dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui la direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Mic ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante. L’ammontare dell’agevolazione  utilizzata  in  compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Dg, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’importo attribuito deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del bonus, sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta, sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018 (vedi articolo “Credito d’imposta per le librerie: messi a punto modalità e termini”), mentre nella guida disponibile sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore sono pubblicati istruzioni e moduli esemplificativi delle istanze da presentare.

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