Analisi e commenti

3 Novembre 2021

Collegato fiscale 2022 – 4: altri fondi per i veicoli green

È ancora possibile usufruire di sconti significativi se si compra un’auto poco inquinante. Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2022 ha, infatti, rifinanziato il fondo ecobonus, a cui devono fare riferimento i rivenditori per riconoscere il contributo statale sotto forma di riduzione del prezzo d’acquisto (articolo 7, Dl n. 146/2021). Gli incentivi vanno prenotati collegandosi all’apposita piattaforma ecobonus gestita dal ministero dello Sviluppo economico, dove, in materia, è anche possibile consultare una nutrita serie di faq suddivise in sezioni: registrazione, veicoli, agevolazioni e risorse disponibili, acquirenti, contributi e modalità di accesso, veicoli M1 usati.

Ripartizione delle nuove risorse
Ammonta a complessivi 100 milioni di euro il nuovo flusso di risorse immesse nel “Fondo automotive”, istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1041, legge n. 145/2018) per favorire e incoraggiare il ricambio del parco auto circolante in Italia attraverso l’erogazione di contributi a quanti scelgono di acquistare, anche in leasing, veicoli nuovi non inquinanti o, comunque, con ridotte emissioni di anidride carbonica (si considerano nuovi i veicoli la cui prima immatricolazione è in capo all’acquirente inserito nella procedura di prenotazione del contributo). Rifinanziata anche l’agevolazione per l’usato di categoria non inferiore a Euro 6, purché in presenza di rottamazione di un modello ultradecennale; è premiato, però, soltanto l’acquisto, non anche la locazione finanziaria.
Le risorse sono ripartite tra quattro diverse tipologie di veicoli, con una quota molto consistente – il 65% dell’intero plafond – destinata alle auto più pulite, cioè le elettriche e le ibride plug-in.

Auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/Km (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018)
Rappresentano, con l’assegnazione di 65 milioni di euro, la categoria più incentivata. L’importo del contributo, che spetta soltanto se il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice è inferiore a 50mila euro Iva esclusa, varia in funzione dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (fino a 20 g/Km ovvero da 21 a 60) e della presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo appartenente alla stessa categoria M1, omologato in classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4 e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario della nuova auto o a uno dei familiari conviventi:
– per le auto fino a 20 g/Km, 6.000 euro se c’è rottamazione, 4.000 euro senza rottamazione
– per le auto da 21 a 60 g/Km, 2.500 euro se c’è rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione.

Veicoli commerciali o speciali (articolo 1, comma 657, legge n. 178/2020)
Ai veicoli commerciali di categoria N1 (autocarri e furgoni) e agli autoveicoli speciali di categoria M1 (camper, furgono blindati, ambulanze, autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle) sono stati attribuiti 20 milioni di euro, con il 75%, cioè 15 milioni, riservato ai veicoli esclusivamente elettrici. In bonus, variabile da 800 a 8.000 euro, è commisurato alla massa totale a terra del veicolo, alla sua tipologia di alimentazione e alla presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo, appartenente a una classe Euro fino alla quarta e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi:

  • per i veicoli fino a 1,999 tonnellate di massa totale a terra
    • se c’è rottamazione, 4.000 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni)
    • se non c’è rottamazione, 3.200 euro (elettrici), 1.200 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 800 euro (altre alimentazioni)
  • per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 2 e 3,299 tonnellate
    • se c’è rottamazione, 5.600 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni)
    • se non c’è rottamazione, 4.800 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni)
  • per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 3,3 e 3,5 tonnellate
    • se c’è rottamazione, 8.000 euro (elettrici), 4.400 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 3.200 euro (altre alimentazioni)
    • se non c’è rottamazione, 6.400 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni).

Auto con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/Km (articolo 1, comma 654, legge n. 178/2020)
Dieci milioni di euro sono destinati agli autoveicoli di categoria M1 un po’ più inquinanti di quelli del primo gruppo, con emissioni di anidride carbonica superiore a 60 e fino a 135 grammi per chilometro; vi rientrano i modelli ibridi “semplici” e una folta schiera dei modelli tradizionali con alimentazione a benzina o gasolio. Deve trattarsi di veicolo omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva. Il riconoscimento del bonus, nella misura unica di 1.500 euro, è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato anteriormente al 1° gennaio 2011 nonché alla circostanza che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2.000 euro.

Auto usate (articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), Dl n. 73/2021)
L’ultima quota dei finanziamenti (cinque milioni di euro) incoraggia l’acquisto, da parte delle persone fisiche, di autoveicoli di categoria M1 usati, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km e per i quali non siano stati già fruiti incentivi statali al momento della prima immatricolazione; è inoltre richiesto che il prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superi i 25.000 euro. Il contributo spetta solo se, contestualmente, si rottama un veicolo della stessa categoria immatricolato prima del 2011 o che supera i dieci anni di immatricolazione nel periodo di vigenza dell’agevolazione e del quale l’acquirente o un suo familiare convivente sono proprietari o intestatari da almeno dodici mesi. Lo “sconto” varia in base al livello di emissioni di anidride carbonica:
– 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km
– 1.000 euro per la fascia 61-90 g/Km
– 750 euro per la fascia 91-160 g/Km.
Per il riconoscimento del contributo, è necessaria l’adesione del venditore, che, praticato lo sconto all’acquirente del veicolo, recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997). Il relativo modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (vedi “Un codice inedito e uno ridenominato per gli ecobonus dedicati ai veicoli”).

Continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 ottobre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 ottobre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 ottobre

Collegato fiscale 2022 – 4: altri fondi per i veicoli green

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