2 Novembre 2021
Credito d’imposta sanificazione, pronti i chiarimenti dell’Agenzia
Con la circolare n. 13 del 2 novembre 2021, siglata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (articolo 32 del decreto “Sostegni-bis”).
Tale misura agevolativa è stato introdotta per la prima volta dall’articolo 125 del decreto “Rilancio” – già oggetto di specifici chiarimenti resi con le circolari nn. 20/E e 25/E del 2020 – rispetto alle quali presenta talune novità quanto ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato e alla modalità di utilizzo.
Ambito soggettivo
La circolare chiarisce che, come espressamente previsto dalla norma, il credito di imposta in esame è riconosciuto:
- agli esercenti attività di impresa
- agli esercenti arti e professioni
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Ambito oggettivo
Nel documento di prassi sono analizzate le spese ammesse al credito d’imposta in trattazione.
Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
In relazione alla spesa di cui alla lettera b), di nuova introduzione rispetto alle spese elencate nell’articolo 125 del decreto “Rilancio”, la circolare in rassegna ha chiarito che tra le spese sostenute per la “somministrazione di tamponi” vanno ricomprese tutte quelle connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d’imposta.
La circolare precisa, inoltre, che sono escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta in esame le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Misura dell’agevolazione
Il credito di imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Come chiarito dalla circolare odierna, ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.
Come espressamente previsto dalla norma, il medesimo credito:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Modalità di fruizione del bonus
La circolare chiarisce che il credito di imposta in trattazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, che deve essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate
- i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Al riguardo, si veda l’articolo “Istanze bonus sanificazione: ultima chiamata giovedì 4 novembre” e “Accesso al bonus sanificazione: “finestra aperta” dal 4 ottobre”.
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