Normativa e prassi

2 Novembre 2021

Mobilità sostenibile, tre anni di tempo per spendere il bonus monopattini

Pronte le regole attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Il decreto Mef del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 ottobre, definisce infatti le modalità per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 44, comma 1-septies) per le spese sostenute dal 1° agosto al  31  dicembre  2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile (vedi articolo “Il “Rilancio” post conversione – 2 Incentivi per auto ecosostenibili”). Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.

Possono usufruire del credito d’imposta le persone  fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari.

Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all’amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli agevolabili (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili).

L’Agenzia, sulla base del fondo stanziato e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con provvedimento del direttore, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente.
L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.

Il credito d’imposta, stabilisce il decreto, è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).

Mobilità sostenibile, tre anni di tempo per spendere il bonus monopattini

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