Normativa e prassi

27 Ottobre 2021

Un codice inedito e uno ridenominato per gli ecobonus dedicati ai veicoli

Il contributo destinato dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 73-quinquies) alle persone fisiche che acquistano un veicolo usato di categoria M1, riconosciuto dal venditore e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, trova il suo codice tributo. L’istituzione arriva con la risoluzione n. 61 di oggi, 27 ottobre 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate coglie anche l’occasione per ridenominare un vecchio codice, che ora potrà essere utilizzato per usufruire di un altro credito d’imposta originato da un ulteriore ecobonus collegato al commercio di autoveicoli nuovi a basso impatto ambientale (per entrambi, vedi articolo “Dal Sostegni bis convertito – 6: rifinanziati gli ecobonus veicoli”).

Si tratta di quello istituito dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 657, legge n. 178/2020), che ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica. Questo contributo, al quale si applicano le disposizioni già emanate dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1036 e 1037, legge n. 145/2018) è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione con il prezzo d’acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano lo stesso in compensazione con F24, presentando il modello esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, la risoluzione odierna istituisce il codice tributo “6929”, chiamandolo “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021” e ridenomina il “6903”, già operativo e istituito con la risoluzione n. 82/2019, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal Bilancio 2019, in relazione all’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, e che da ora consentirà la fruizione del bonus esteso, dall’ultimo Bilancio, ai veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica. Tale ultimo codice è stato, quindi, ridenominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Entrambi trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui si debba riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

In conclusione, con la risoluzione n. 61/2021 l’Agenzia ricorda che i crediti d’imposta in argomento sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo (articolo 6, comma 10, del decreto del 20 marzo 2019). A tal fine, il ministero dello Sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari degli sconti fiscali, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili può essere consultato dai beneficiari accedendo al proprio “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Un codice inedito e uno ridenominato per gli ecobonus dedicati ai veicoli

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