26 Ottobre 2021
Attività pro riscossione locale: risposte sull’iscrizione provvisoria
Le società che intendono partecipare alle gare indette dagli enti locali, per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle proprie entrate e a quelle delle società da essi partecipate, devono iscriversi provvisoriamente nell’apposito albo, indicando gli estremi di indizione della gara alla quale prevedono di partecipare. Questo e altro nella risoluzione n. 9 di oggi, 26 ottobre /2021, emanata dal dipartimento delle Finanze per chiarire alcune perplessità avanzate dagli interessati, ai quali, con un altro documento di prassi (risoluzione n. 4/2021 – vedi articolo “Attestato requisiti albo tributi locali, per la proroga serve una legge primaria”), lo stesso dipartimento ha consentito l’iscrizione provvisoria nell’albo delle società che svolgono “esclusivamente” le predette attività. Questo, in attesa dell’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 805, del Bilancio 2020.
In sostanza, a quel tempo, ha precisato che, in particolare, possono “iscriversi provvisoriamente” coloro i quali rispettano le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, previste dal comma 807, e che riguardo al possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, in assenza della normativa di attuazione, valgono quelli previsti dall’articolo 17 del Dm n. 289/2000 (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).
Tanto premesso, per rispondere ai quesiti circa le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio, innanzitutto chiarisce che quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo dopo ’emanazione del regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare. Pertanto, in questa fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.
Il dipartimento delle Finanze (direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale) ne prenderà atto così e, una volta predisposto il regolamento, verificherà la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma, con eventuale richiesta di integrazione documentale, nel caso la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni del regolamento.
Ciascuna iscrizione varrà per una sola gara, quindi, sarà necessario richiedere l’iscrizione provvisoria all’albo per ogni singola partecipazione.
Un altro argomento chiarito riguarda la portata della norma di riferimento (articolo 1, comma 805, legge n. 160/2019), la quale prescrive che alla sezione separata debbano iscriversi i soggetti “che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
A parere del Df, l’avverbio “esclusivamente” va correttamente inteso con riferimento al tipo di attività che una società intenda esercitare. Più precisamente, se vuole svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, se invece è interessata anche alle attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale. In tal modo, potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.
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