Normativa e prassi

21 Ottobre 2021

Riorganizzazione aziendale familiare: il patrimonio è intatto, non c’è abuso

La fusione per incorporazione, la successiva scissione totale proporzionale e la conseguente donazione della nuda proprietà delle tre Srl risultanti dalla complessa operazione straordinaria ai figli, con mantenimento dell’usufrutto da parte della madre, non depaupera il patrimonio originario, non realizza alcun vantaggio fiscale indebito e, quindi non è abusiva. Così risponde l’Agenzia delle entrate alla richiesta di verifica della liceità di un’articolata riorganizzazione aziendale familiare, finalizzata a un ricambio generazionale senza dissidi (risposta n. 741 del 21 ottobre 2021).

Il quadro prospettato dall’istante – titolare di una partecipazione di controllo pari al 98,5% in una Srl, esercente l’attività di gestione di beni immobili locati a terzi, che a sua volta controlla altre due compagini – consiste nella realizzazione di operazioni dirette alla costituzione di una struttura caratterizzata da tre società, ognuna delle quali interamente partecipata da ciascuno dei tre figli, in qualità di nudo proprietario, e la conservazione dei diritti di usufrutto (e dei correlati diritti di voto e percezione degli utili) in capo alla madre. L’operazione è finalizzata a consentire a ciascun figlio di
poter determinare in via autonoma la gestione futura della società immobiliare facente capo interamente a lui, alla scomparsa della madre, evento che determinerà la acquisizione dell’intera proprietà attraverso il consolidamento dei diritti parziari di nuda proprietà e di usufrutto, e al contempo, a garantire la conservazione di uno stabile controllo sulle tre società in capo alla madre usufruttuaria con poteri di gestione dell’intero patrimonio finché sarà in vita.
L’istante intende realizzare tali obiettivi attraverso:

  • la preventiva acquisizione delle quote (rivalutate), detenute dai figli nelle tre società, nella controllante
  • la fusione per incorporazione delle due società interamente controllate nella capofila
  • la scissione totale proporzionale della società risultante dalla fusione in tre newco srl. immobiliari di nuova costituzione interamente partecipate dalla moglie/madre
  • la donazione ai figli della nuda proprietà delle quote societarie detenute dalla madre.

In questo modo, asserisce l’Agenzia, il patrimonio immobiliare delle società del gruppo, esistenti all’inizio della riorganizzazione, verrà ripartito fra tre compagini, ciascuna delle quali avrà come socio unico uno dei figli dell’istante. Le tre newco Srl continueranno a svolgere l’attività immobiliare, senza destinare alcun immobile all’uso personale o familiare dei soci. Inoltre, non sono previste cessioni a terzi di quote sociali.

Analizzato ogni aspetto dell’operazione, come anticipato, l’amministrazione ritiene che la stessa non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione totale proporzionale, le operazioni prodromiche alla stessa (cessioni delle partecipazioni previamente rivalutate e fusione per incorporazione), nonché la successiva donazione a ciascuno dei figli, della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nelle tre società beneficiarie di nuova costituzione, unitariamente considerate appaiono, infatti, operazioni fisiologiche volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli, mantenendo, al tempo stesso, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre (attraverso la conservazione del diritto di usufrutto sulle predette partecipazioni sociali). Naturalmente, le operazioni straordinarie dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni normative contenute negli articoli 172 e 173 del Tuir e di quelle tributarie destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Tassazione delle singole operazioni
Per completezza, infine, l’Agenzia assegna a ciascuna operazione della riorganizzazione aziendale l’imposta che le si addice. E così, le cessioni delle quote sociali scontano l’imposta di registro in misura fissa (articolo 11, Tariffa, parte prima, allegata al Tur); alla la fusione societaria si applica il registro fisso nella misura di 200 euro (articolo 4, comma 1, lettera b), Tariffa, parte prima, allegata al Tur), come anche alla successiva scissione. A questa, in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, si applicano gli articoli 4 della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990 e 10, comma 2, dello stesso decreto, in base ai quali sono soggetti a imposta nella misura fissa di 200 euro “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo”.
L’imposta di donazione, invece, sarà ordinariamente liquidata sulla base del patrimonio netto contabile delle società beneficiarie, le cui quote verranno donate ai figli.

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