Normativa e prassi

6 Ottobre 2021

Delega per la riforma fiscale: via libera al disegno di legge

Art. 1 – Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale La riforma andrà attuata tramite uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. A tal fine, sono dettati quattro princìpi fondamentali: stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del cuneo fiscale; razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione di micro-tributi; salvaguardia del principio costituzionale della progressività del sistema tributario; riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscali. Art. 2 – Modifiche del sistema nazionale della riscossione Con l’obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema nazionale della riscossione, i compiti ora in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto attualmente deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, saranno trasferiti all’Agenzia delle entrate, soggetto titolare della funzione della riscossione. Andrà rivisto anche l’attuale meccanismo di remunerazione dell’agente (aggio). Art. 3 – Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi Due i concetti ispiratori per la “manutenzione” della tassazione sui redditi prodotti dalle persone fisiche: progressiva evoluzione verso un modello duale (redditi da capitale e redditi da lavoro) e revisione generalizzata dell’Irpef nel rispetto del principio costituzionale di progressività. Previste, a tal fine, una medesima aliquota proporzionale per tutti i redditi provenienti dall’impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare, e la riduzione sia delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef sia delle variazioni eccessive delle aliquote marginali.
Tra le “cose” da fare, anche il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’imposta lorda (“tax expenditures” o “spese fiscali”), in base alla loro finalità e agli effetti sull’equità, nonché l’armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, facendo attenzione a non generare spazi per l’elusione dell’imposta. Art. 4 – Revisione dell’Ires e della tassazione del reddito di impresa Per quanto riguarda l’Ires e, più in generale, la tassazione del reddito d’impresa, il sistema dovrà essere modificato in modo tale da risultare allineato a quello duale previsto per l’imposizione personale. Per semplificare il funzionamento della tassazione societaria e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, andrà rafforzato il processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare riguardo alla disciplina degli ammortamenti e delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate al conto economico per determinare il reddito imponibile. Tra gli obiettivi c’è anche quello di garantire una tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, per evitare che il fisco condizioni in maniera distorsiva la scelta della forma organizzativa e giuridica dell’attività. Art. 5 – Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette In riferimento al capitolo imposte indirette, la legge delega punta a razionalizzare il meccanismo dell’Iva, intervenendo in particolare sul numero e sui livelli delle aliquote per semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta nonché contrastarne l’erosione e l’evasione, nonché a riordinare il sistema delle accise sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, allo scopo di favorire la riduzione delle emissioni di gas determinanti modificazioni climatiche e promuovere l’impiego di fonti rinnovabili ed ecocompatibili. Art. 6 – Graduale superamento dell’Irap Due indicazioni di massima, senza dettagli, in materia di imposta regionale sulle attività produttive: il tributo, seppur gradualmente, è destinato a scomparire; in ogni caso, l’intervento dovrà garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario. Art. 7 – Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati La riforma del Catasto prevede la predisposizione di strumenti per facilitare e accelerare il corretto classamento di immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita, di terreni edificabili accatastati come agricoli nonché di immobili abusivi; a tal fine, andranno individuati incentivi e forme di valorizzazione per le attività di accertamento svolte dai Comuni in quest’ambito.
Inoltre, a partire dal 2026, a ciascuna unità immobiliare dovranno essere attribuiti, oltre alla rendita catastale, anche un valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato, stabilendo altresì un successivo meccanismo di adeguamento periodico, comunque non al di sopra del valore di mercato. Tali dati non saranno utilizzati per determinare la base imponibile dei tributi la cui applicazione si basa sulle risultanze catastali. Per gli immobili di interesse storico o artistico, andranno attribuite specifiche riduzioni in considerazione dei pesanti oneri di manutenzione e conservazione e dei vincoli legislativi che gravano su di essi in materia di destinazione, utilizzo, circolazione giuridica e restauro. Art. 8 – Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef Prevista, a invarianza di gettito, la sostituzione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef.
In ambito Imu, il gettito derivante dagli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D non sarà più ripartito tra Stato e Comuni: l’intero importo andrà all’ente locale competente. Art. 9 – Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria Una volta attuata la riforma fiscale, il Governo dovrà mettere mano anche alla sistemazione delle norme tributarie. Diversi i princìpi da seguire: organizzare le regole per settori omogenei; coordinare le disposizioni vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa Ue; assicurare unicità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina relativa a ogni settore; aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; indicare esplicitamente le norme da abrogare. Art. 10 – Disposizioni finanziarie Per l’attuazione della riforma fiscale sono disponibili 2 miliardi di euro per il 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023. Se uno o più decreti attuativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, la loro emanazione potrà avvenire solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti recanti la necessaria copertura finanziaria (articolo 17, comma 2, legge 196/2009) ovvero si potrà ricorrere alla compensazione con le risorse provenienti da altri decreti attuativi della delega, già presentati.
Delega per la riforma fiscale: via libera al disegno di legge

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