17 Settembre 2021
Se il legale è anche “associato”, i conti per il Cfp “Sostegni” variano
L’avvocato, che partecipa in un’associazione professionale costituita ad aprile 2020, nel calcolo del contributo a fondo perduto del Dl “Sostegni” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021) deve considerare, oltre al fatturato “individuale”, anche gli effetti dell’acquisizione della clientela proveniente dai professionisti che hanno costituito l’associazione:
- sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi, tenendo conto del fatturato generato dalla predetta clientela nella misura in cui sia stata trasferita nella gestione associata
- sia per quanto riguarda la quantificazione della riduzione del fatturato, calcolando le medie dei periodi di riferimento avendo cura di considerare sia il fatturato dell’associazione sia quello dei clienti dei professionisti trasferiti allo studio associato.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 605 del 17 settembre 2021, fornita a un avvocato che, in relazione alla propria autonoma attività professionale, avrebbe diritto a fruire del Cfp in argomento – poiché nel 2020 ha subìto, rispetto al 2019, una riduzione del fatturato medio mensile di oltre il 30% – e che non sa se, per il calcolo, rilievi anche la sua partecipazione allo studio legale associato. Il contribuente, inoltre, chiede lumi su quali siano le conseguenze per l’eventuale erronea percezione del contributo.
L’amministrazione perviene alla conclusione accennata, ricordando che, siccome l’agevolazione riprende molte delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, per questa continuano a valere i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi emanati a loro tempo, primi fra tutti le circolari nn. 15 e 22 del 2020. In particolare, con la n. 15 ha precisato che, in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, “occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato” e che “inconsiderazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, (…) sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”. Con la n. 22, invece, ha chiarito che in caso di subentro in un contratto d’affitto d’azienda, è necessario considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.
Questi princìpi, affermati in tema di operazioni di riorganizzazione delle imprese, per l’Agenzia possono essere estesi anche all’ipotesi di costituzione di uno studio associato. Infatti, anche in tal caso, come nella riorganizzazione aziendale, può avvenire il trasferimento della clientela dei professionisti alla forma di gestione associata dell’attività.
In sostanza, qualora non risulti rispettata la condizione dell’assenza di trasferimento della clientela, lo studio associato non può considerarsi ai fini del contributo “Sostegni” un soggetto neocostituito e nel calcolo del contributo, come anticipato, l’avvocato dovrà tener conto anche degli effetti dell’acquisizione della clientela proveniente dai professionisti che hanno costituito l’associazione sia per le modalità di determinazione della soglia massima compensi per l’accesso al contributo, considerando il fatturato generato dalla predetta clientela nella misura in cui sia stata trasferita nella gestione associata, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, calcolando le medie dei periodi di riferimento avendo cura di considerare sia il fatturato dell’associazione sia quello dei clienti dei professionisti trasferiti allo studio associato.
Di conseguenza, l’istante dovrà determinare il cfp avendo riguardo esclusivamente al fatturato e ai compensi relativi ai clienti che gestisce in via autonoma rispetto a quelli confluiti nello studio.
Per quanto concerne, infine, l’eventuale erronea percezione del contributo a fondo perduto, non in linea con i chiarimenti della risposta in esame, l’istante potrà restituire il sussidio (vedi articolo “Cfp “Sostegni”, pronti i codici per compensazione e restituzione”).
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