Analisi e commenti

16 Agosto 2021

Contabilizzazione dei bonus fiscali, dall’Oic le informazioni definitive

Al termine del due process statutariamente previsto, il 3 agosto 2021 l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la versione definitiva della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”, la cui bozza, pubblicata il 25 gennaio scorso, è rimasta in consultazione fino al 10 febbraio.

Il documento trae origine da una richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di contabilizzazione del Superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi e fornisce precise indicazioni per le imprese che adottano i principi contabili nazionali in merito a quattro quesiti: diritto alla detrazione, sconto in fattura, cessione e ricezione del credito.

Diritto alla detrazione fiscale
Nella versione definitiva della comunicazione, l’Oic ha precisato che la risposta riguarda anche la fattispecie in cui una società, in qualità di condomino, beneficia del diritto di detrazione.
Per effetto della realizzazione degli interventi, la società committente matura un beneficio fiscale che ammette una duplice forma di realizzazione:

  1. detrazione d’imposta in quote annuali sull’Ires di periodo
  2. cessione a terzi.

Il bonus fiscale è assimilato al contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, finalizzate alla realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.

Il contributo va contabilizzato dalla committente nell’attivo dello stato patrimoniale, come credito tributario, nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte.

In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo a riduzione dell’immobilizzazione materiale (metodo diretto), oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico secondo il metodo indiretto.

L’Oic ha precisato che nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, la stessa dovrà rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.
Se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario può essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l’attualizzazione dell’importo nominale.

Sconto in fattura
Nel caso in cui la società che ha realizzato i lavori concede lo sconto in fattura al cliente, essa acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
L’Oic ha specificato che la contropartita al ricavo della commissionaria sarà un credito pari alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare regolato tramite disponibilità liquide
  • il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, da iscrivere tra i crediti tributari.  

La commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente o cederlo successivamente.  

Cessione del credito (cedente)
La cessione del bonus ad un terzo soggetto può generare un onere o un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione.
La componente va rilevata in conto economico, tra gli oneri finanziari (voce C17) in caso di differenza negativa, o nei proventi finanziari (voce C16 d) in caso di differenza positiva.
L’elemento che fa propendere l’Oic per la classificazione nella sezione finanziaria del conto economico, in luogo di quella operativa, è l’affinità di tali poste con i titoli di debito, rappresentata dalla possibilità di cedere il credito tributario a terzi, i quali a loro volta acquisiscono il diritto a detrarlo dai propri debiti tributari.

Ricezione del credito (cessionario)
Coerentemente con quanto previsto per la committente e la commissionaria, anche la società cessionaria – per effetto dell’acquisizione – rileva in bilancio un credito tributario che può essere utilizzato in compensazione o a sua volta ceduto.
Trattandosi di un credito acquistato e non generato, la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.

Informativa
L’Oic, infine, ha inserito nella comunicazione definitiva un apposito paragrafo relativo alle informazioni da riportare in nota integrativa sui criteri applicati nella valutazione dei crediti e sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.

Contabilizzazione dei bonus fiscali, dall’Oic le informazioni definitive

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