Normativa e prassi

6 Agosto 2021

Consulenza tecnica senza Iva per i fondi di investimento Oicr

I servizi di informazione e valutazione tecnica sulle società target fornite nell’ambito di un contratto di Advisory a una società di gestione del risparmio (Sgr), che gestisce un Fondo equiparato a un organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr), sono funzionali all’attività di investimento e disinvestimento e, quindi, sono esenti da Iva. Con la risposta n. 527 del 6 agosto 2021 l’Agenzia risolve il dubbio di una società consulente di una Sgr, che gestisce un fondo di investimento alternativo (Fia) configurabile come Oicr secondo le indicazioni della direttiva 2011/61/Ue dell’8 giugno 2011.
L’istante ha stipulato a inizio 2018, con la Sgr, un contratto di Advisory per servizi di consulenza riguardanti l’analisi del potenziale tecnologico d’innovazione di possibili società target nel cui capitale la Sgr potrebbe avere interesse a investire per conto del fondo.
La consulenza è ad ampio raggio, spazia dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a d alcuni dati finanziari (ricavi, costo del venduto e utile operativo). Non sono previste valutazioni di tipo economico-finanziario delle società target né assistenza in relazione alle attività di investimento e disinvestimento.

L’istante chiede se i servizi di consulenza forniti sono imponibili ai fini Iva o usufruiscano dell’esenzione Iva prevista per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento dall’articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto Iva. La società ritiene che le attività rese nei confronti della Sgr a beneficio del fondo, in esecuzione del contratto, non rientrano nel regime di esenzione Iva, poiché, in breve, costituiscono prestazioni di servizi di consulenza tecnica, e non di carattere economico-finanziaria, e non è perciò assimilabile alla situazione trattata con la risposta n. 628/2020.

L’Agenzia non è dello stesso parere. Anzi, come prima osservazione precisa che, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, il contratto di Advisory in esame non è dissimile da quella oggetto della risposta n. 628/2020 che, tra l’altro, non si basava su prestazioni di natura economico-finanziaria.
Inoltre, l’agevolazione in argomento è solitamente riconosciuta per il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito a un gestore collettivo se inquadrabile nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento” secondo le previsioni della Corte di giustizia Ue (cfr risoluzione n. 61/2018 e risposta n. 628/2020). In particolare, specifica il documento di prassi, sono ritenute esenti tutte le operazioni che “attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo”, a prescindere dalla qualifica soggettiva del prestatore dei servizi che può essere anche un terzo rispetto alla società di gestione (Sgr).

Ai fini della risoluzione del quesito sono essenziali le decisioni della Corte di giustizia europea ed è a queste che l’Agenzia fa principale riferimento per argomentare il suo parere. Ne menziona differenti dalle quali emerge, in sintesi, che fanno parte dell’attività di un fondo di investimento collettivo non solo la gestione concreta del portafoglio, ma anche una serie di prestazioni accessorie di tipo amministrativo e gestionale funzionali ed essenziali rispetto al processo di investimento.
Allo stesso modo, nella vicenda in esame le prestazioni previste dal contratto di Advisory sono, secondo l’Agenzia, funzionali e importanti per l’attività della Sgr anche se non prevedono consulenze e/o valutazioni economico-finanziarie. Si tratta di informazioni fondamentali per la società di gestione del risparmio, che vanno ad arricchire quell’“insieme distinto, valutato globalmente, che ha l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento, cui fa riferimento la Cgue ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.

L’Agenzia delle entrate ritiene, in conclusione, che le prestazioni di consulenza rese dall’istante siano “intrinsecamente connesse” e complessivamente funzionali alla attività di gestione del fondo propria della Sgr e che, quindi, usufruiscano dell’esenzione Iva.
Il parere è dato nel presupposto che il fondo in questione sia equiparabile agli Oicvm, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella risposta n. 628/2020.

Consulenza tecnica senza Iva per i fondi di investimento Oicr

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