19 Luglio 2021
Compensazione e restituzione del Cfp, nascono nuovi quattro codici tributo
Con la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate vede la luce il nuovo codice tributo “6946” per consentire, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto “attività stagionali” previsto dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 1, comma 5 del Dl n. 73/2021) a favore di contribuenti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Inoltre, la stessa risoluzione istituisce i codici tributo “8131”, “8132”, “8133” per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.
Al riguardo, ricordiamo, il comma 12 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni-bis” ha previsto che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.”.
Ebbene, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo: “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il neonatoo codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Inoltre, il provvedimento del 2 luglio 2021, attuativo della norma, disciplina la restituzione dell’indennizzo (vedi articolo “Contributo a fondo perduto alternativo, pronto il provvedimento attuativo”), stabilendo che:
– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione se prevista
– il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi, con le modalità descritte, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.
Dunque, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), la risoluzione odierna istituisce i codici tributo:
– “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”
– “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”
– “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133)
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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