Normativa e prassi

19 Luglio 2021

Fatture tax free a turisti extra-Ue, il solo codice Otello non basta

Il rimborso dell’Iva ai turisti extra-comunitari, contestualmente all’uscita degli stessi dal territorio doganale dell’Unione europea, è garantito solo dal documento che viene rilasciato agli stessi dai cedenti al momento di emissione delle fatture in modalità digitale o analogica, contenente anche il codice che identifica univocamente la transazione e attesta la ricezione dei dati da parte dell’amministrazione finanziaria.

È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 485 del 19 luglio 2021, fornita a una società di intermediazione tax free, che chiede se il comma 1 dell’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 – il quale, riguardo all’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping, ha modificato l’articolo 38-quater del Dpr Iva – può essere interpretato nel senso di ritenere sufficiente, ai fini del rimborso Iva, l’emissione della fattura tax free in modalità elettronica per il tramite del servizio Otello 2.0 (ovvero della procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free emesse in modalità elettronica) e la successiva comunicazione all’acquirente/turista, in forma analogica e/o elettronica, del codice che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema, senza che sia necessario stampare, e dunque fornire all’acquirente/turista, anche una copia cartacea della fattura tax free (già emessa in modalità elettronica).
La società, che appunto si occupa del rimborso dell’Iva ai turisti extra-comunitari, contestualmente all’uscita degli stessi dal territorio doganale dell’Ue, dichiara di non aver trovato risposta né nella determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, né sul portale della prima.

A parere dell’Agenzia, invece, il quadro delle modalità di documentazione delle cessioni di beni a persone domiciliate o residenti fuori dal territorio dell’Unione europea risulta assolutamente chiaro sia dal lato normativo (costituito dall’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016) sia da quello di prassi (determinazione e nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018).
In particolare, con l’accennata nota, le Dogane hanno precisato che “il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF [Fattura Tax Free, ndr.] al momento dell’emissione (cfr. art. 3 DD). In particolare, il cedente che dialoga con OTELLO 2.0 in modalità system to system (S2S) invia i dati della FTF mediante il messaggio F1,mentre se ha optato per la modalità user to system (U2S) utilizza la funzione “Emissione Fattura”, disponibile sul PUD al servizio “OTELLO – Gestione FTF”. L’avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 – per la modalità S2S – o tramite l’interfaccia web – per la modalità U2S. La notifica contiene il codice (cd. “codice richiesta”) che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore”.
 
Rinviando ai numerosi chiarimenti emanati sul funzionamento della procedura Otello, l’Agenzia, poi, sull’emissione della fattura ricorda che per principio generale “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (articolo 21, comma 1,ultimo periodo, del decreto Iva).

Tale principio impone che il documento possa considerarsi esistente, sia quindi “emesso”, solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, “consegnato”. Termine, trattandosi di fattura in formato elettronico, che si declina nella sua messa a disposizione in modalità digitale, ad esempio invio per email, ma che, alla luce della suddetta determinazione delle Dogane, comprende anche la consegna in modalità analogica (tipicamente previa stampa al momento dell’acquisto).
 
Passaggi che risultano peraltro ineludibili anche alla luce delle “procedure di soccorso” da porre in essere in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi, per le quali si è precisato che “se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale. In questa evenienza il personale doganale accede alla funzione “Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback ->Acquisizione Singola” per acquisire a sistema il set minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica – necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile” (articolo 5 della determinazione delle Dogane).

Pertanto, non è conforme all’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura Otello 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura.

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