Normativa e prassi

25 Giugno 2021

Si al Superbonus alla Fondazione, ma nei limiti dei tempi ordinari

La Fondazione, unica proprietaria di ventotto immobili che affitta a basso costo a cittadini bisognosi, in quanto Onlus, può accedere al Superbonus in relazione alle spese per gli interventi di riqualificazione del proprio patrimonio edilizio, ma non può fruire del maggior termine per il sostenimento delle spese, previsto per gli Iacp ed enti assimilati, perché ha scopi diversi da questi ultimi.
In sostanza, la disposizione che consente la fruizione del beneficio anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (comma 8-bis, articolo 119, Dl “Rilancio”) è destinata esclusivamente agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e agli enti che hanno le stesse finalità sociali di tali istituti (comma 9, articolo 119) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. E la Fondazione istante, si legge nella risposta n. 448 del 25 giugno 2021, per espressa ammissione, tra le proprie finalità statutarie non ha quella della gestione di un patrimonio di edilizia residenziale pubblica, né dell’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica.
 
Naturalmente, però, poiché Onlus, è ammessa all’agevolazione in base a quanto prescritto dal comma 9, lettera d-bis del citato articolo 119, in merito al quale, la stessa Agenzia, con la circolare n. 30/2020, ha precisato che per tali enti (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), “non essendo prevista alcuna limitazione espressa, l’agevolazione spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119, e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi”.
Nella stessa circolare, inoltre, ha osservato che alle Onlus e agli altri richiamati organismi, non si applica neanche la limitazione contenuta nel comma 10 dell’articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. E ancora che per le Onlus, le Odv e le Aps il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio.
A questo proposito, sempre nella circolare n. 30/2020, l’Agenzia ha chiarito che l’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata, anche per le Onlus – come per ogni altro destinatario dell’agevolazione – tenendo conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” da realizzare. Pertanto, nel caso di un edificio costituito da diverse unità distintamente accatastate, di proprietà di questi enti, si applicheranno i limiti di spesa previsti per gli edifici in condominio, mentre nel caso di edificio unico quelli previsti per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
 
Quindi, la Fondazione istante, in quanto Onlus, potrà fruire del Superbonus in relazione agli interventi agevolabili realizzati sui ventotto edifici, anche composti da più unità immobiliari, di sua proprietà, ma entro il termine del 30 giugno 2022, come previsto per coloro che rientrano nella lettera d-bis) del più volte richiamato comma 9, dell’articolo 119 ed esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
 
Nella risposta n. 448/2021 si legge, infine, riguardo agli interventi agevolabili, che per quelli disciplinati dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettere a) e b), vale a dire gli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, la corrispondente detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, la Fondazione, per tali interventi non potrà beneficiare del Superbonus, per tutti gli altri (Ecobonus, Sismabonus e bonus facciate), sì.

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