Normativa e prassi

22 Giugno 2021

Termini per la variazione decorsi: c’è sempre l’istanza di rimborso

Un Comune destinatario di una fattura per delle opere commissionate, in relazione alla quale opera il meccanismo della scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non ha facoltà di variare autonomamente, sulla base di un parere pro veritate di un professionista, l’Iva addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa esclusivamente al cedente o prestatore. In questo caso, quindi, il Comune committente potrà presentare istanza di rimborso entro due anni dalla data del versamento dell’imposta. È il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 424 del 22 giugno 2021.

Nel caso in esame, il Comune istante ha richiesto alla società appaltatrice affidataria dei lavori commissionati l’emissione di una nota variazione per rettificare l’Iva addebitata, in quanto, trattandosi di “opere di urbanizzazione primaria”, i lavori potevano beneficiare dell’Iva al 10%, al posto dell’aliquota ordinaria erroneamente applicata nelle fatture. A seguito dell’attestazione pubblica della tipologia dell’opera, certificata dal dirigente del settore Urbanistica del Comune, l’istante ha commissionato a uno studio professionale la redazione di un parere pro veritate per stabilire la corretta aliquota Iva da applicare ai lavori. Il professionista, considerata la natura delle opere oggetto di appalto, ha ritenuto che l’aliquota Iva corretta era quella ridotta, pari al 10 per cento.
Conseguentemente, il Comune ha richiesto alla società appaltatrice l’emissione di una nota variazione per una fattura del 2020 e, con l’interpello in esame, chiede come recuperare la maggiore imposta versata per le fatture del 2018 e 2019, per le quali non è più possibile fare ricorso alla nota di variazione.

L’Agenzia ricorda la disposizione sulle note di variazione, secondo cui “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25” (articolo 26, comma 2, del decreto Iva, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) Dl n. 73/2021). Il successivo comma 3, dispone che “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”. La norma, quindi, evidenzia che la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l’Iva erroneamente addebitata spetta esclusivamente al cedente/prestatore, considerando che è il responsabile delle eventuali errate aliquote. Il Comune committente, invece, destinatario di una fattura per cui opera il meccanismo dello split payment, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non potrà variare autonomamente l’imposta addebitatagli in rivalsa, sulla base del parere del professionista, restando tale facoltà rimessa al cedente/prestatore.

Quindi per le fatture 2018/2019, per le quali non vi è più possibilità di emettere le note di variazione essendo scaduto il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, il Comune istante se ritiene corretto il parere pro veritate emesso dallo studio professionale, potrà attivare la procedura di rimborso (articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva), secondo la quale “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Considerando però che nel caso in esame la maggiore imposta è stata versata mediante il meccanismo dello split payment, l’Agenzia ritiene che il fornitore debba indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, se la richiesta di rimborso è presentata direttamente da quest’ultimo, l’istanza dovrà essere firmata anche dal fornitore, anch’esso responsabile di eventuali rimborsi illeciti.

Termini per la variazione decorsi: c’è sempre l’istanza di rimborso

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