22 Giugno 2021
In chiaro i costi doganali sui documenti degli intermediari
I tributi doganali, come Iva e dazio, e le altre spese addebitate per le prestazioni rese in frontiera, devono essere indicati e calcolati distintamente dagli operatori che si occupano dello sdoganamento delle merci per conto di importatori privati, nei documenti commerciali che rilasciano ai loro clienti. È quanto precisa la determinazione direttoriale n. 202841/2018 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Depennate, a difesa dei consumatori, le voci generiche come “oneri doganali” o “costi di sdoganamento” con cui spesso gli intermediari indicano sommariamente – e a volte ingannevolmente – gli obblighi doganali versati per l’importazione dei beni e le quote relative ai servizi prestati.
L’obiettivo del documento di prassi è eliminare una volta per tutte possibili confusioni sulla natura delle somme addebitate dagli intermediari ai consumatori finali per le importazioni che hanno curato.
La raccomandazione fa seguito all’informativa, dello stesso tenore, dello scorso 4 febbraio, destinata agli operatori del settore e-commerce, sollecitati, anche in quel caso, a non utilizzare locuzioni equivoche circa la definizione degli oneri e delle spese sostenute in dogana.
L’Agenzia sollecita, quindi, gli intermediari alla massima chiarezza e trasparenza e li invita a esporre e a determinare singolarmente il quantum relativo al dazio, all’Iva e a eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’autorità doganale. Stessa attenzione per le spese relative alle prestazioni rese in qualità di intermediari.
L’Adm fa riferimento, in particolare, al Codice del consumo (articoli 6, 7 e 22, Dlgs n. 206/2005) che fissando i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” e “omissioni ingannevoli”, evidenzia, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo.
La determinazione ricorda, infine, che la corretta compilazione dei documenti è fondamentale anche ai fini del livello di compliance che gli operatori in possesso di autorizzazione Aeo (operatore economico autorizzato) devono assicurare nei rapporti con l’autorità doganale per il mantenimento delle semplificazioni a loro concesse in base al regolamento delegato Ue n. 2446/2015. Il comportamento costituisce parametro di valutazione da parte dell’Adm ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione Aeo.
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