Normativa e prassi

15 Giugno 2021

Doppio Cfp senza calo fatturato: niente resa se in zona sismica

L’associazione  sportiva dilettantistica con sede in un comune colpito da eventi calamitosi, che ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto (quello regolato dall’articolo 25 del Dl “Rilancio”) e che automaticamente ha incassato anche il secondo (quello di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto “Ristori”) non deve restituire nulla anche se non ha subìto alcun calo di fatturato.
Questo perché, come scritto a chiare lettere nella circolare n. 5/E dello scorso 14 maggio, che ha precisato molteplici aspetti del nuovo aiuto previsto dall’articolo 1 del Dl “Ristori”, sia per coloro che hanno già beneficiato del contributo introdotto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, l’ultimo sussidio è determinato “come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori”.
 
Con la risposta n. 405 del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate solleva l’Asd istante dal prospettato onere di dover restituire quanto percepito grazie al decreto “Ristori”, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento, richiamando le chiare e semplici disposizioni sull’argomento.

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