10 Giugno 2021
Iva senza sconti per il serbatoio a rubinetti chiusi per la comunità
Con la risposta n. 403 del 10 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate dice no al consorzio che ritiene di poter applicare l’Iva ridotta con aliquota al 10% alla costruzione di un serbatoio artificiale per l’accumulo di acqua, che andrà poi prelevata e distribuita soltanto ai membri del consorzio stesso e non alla collettività.
L’istante è un consorzio costituito in forma privatistica, che svolge servizi di irrigazione, miglioramento e valorizzazione dei campi agricoli dei suoi membri. La sua attività non è commerciale ed è esclusivamente di natura istituzionale.
L’impianto che intende realizzare, afferma, renderà più efficiente la gestione delle acque destinate all’irrigazione delle piantagioni nel territorio.
Il quesito riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva al 10% del numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, del decreto Iva, prevista, tra l’altro per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre1971, n. 865”. A cascata, i numeri successivi 127-sexies e 127-septies, semplificando, aprono allo stesso sconto fiscale per i materiali e le prestazioni di servizi destinati alla realizzazione di tali opere.
Tra gli interventi di urbanizzazione agevolabili, ha precisato la circolare n.69/1990, sono comprese le condutture e le altre opere realizzate per il rifornimento di acqua della rete esistente nel tessuto urbano, come acquedotti e serbatoi. Sono escluse dall’agevolazione le opere che non rientrano nel concetto di “rete idrica”.
L’istante ritiene di poter usufruire dell’Iva leggera per la cisterna in quanto opera di urbanizzazione associata alla “rete idrica” del tessuto urbano (articolo 4, comma 1, lettera d), legge n. 847/1964).
L’analisi dell’Agenzia arriva a conclusioni opposte. Gli interventi di urbanizzazione agevolabili, osserva l’amministrazione, devono essere intrapresi a favore della collettività e al soddisfacimento delle sue esigenze, a prescindere dalla localizzazione. In via generale, inoltre, si tratta di opere che vedono l’azione congiunta di pubblico e privato. La circolare n. 69/1990, sopra richiamata, ha tra l’altro specificato che rientrano nell’agevolazione le opere “ancorché effettuate nell’ambito propriamente urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano”. E riguardo all’argomento dell’interpello ha specificato che il beneficio può essere applicato alle “condutture e le altre opere, poste al di fuori dell’ambito urbano, che consentono l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento”.
La circolare risponde, in pratica, al quesito dell’interpello. L’impianto che vuole realizzare il consorzio, infatti, non va a servire l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, ma soltanto i membri dell’organismo privato e, quindi, non può rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammesse all’agevolazione.
In conclusione, niente Iva al 10%, ai sensi ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, per la cisterna del consorzio.
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