8 Giugno 2021
Cessione/rimborso punti da App fedeltà, operazioni rilevanti ai fini Iva
Con la risposta n. 392 del 7 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento Iva da applicare alla cessione dei punti riconosciuti agli utenti che fanno acquisti online tramite una App realizzata dalla società istante.
Il circuito creato dall’istante con l’apposita piattaforma, nel dettaglio, prevede:
- un contratto di abbonamento alla App fra “esercente” e “società istante” con cui il primo acquista dalla seconda dei punti al valore di 5 centesimi a punto
- l’impegno dell’esercente a riconoscere ai clienti persone fisiche, per ogni acquisto di beni o servizi, n. l punto per ogni euro speso
- l’utilizzo per gli utenti della App dei punti accumulati per ottenere uno sconto su beni e servizi acquistati presso gli esercenti che accettano questa forma di pagamento
- il ritiro dei punti dal wallet digitale del cliente da parte dell’esercente che ha concesso lo sconto e la loro restituzione alla società istante che gli rimborserà il 50% del loro valore nominale, in genere tramite compensazione degli importi dovuti.
L’istante quindi chiede dei chiarimenti sull’Iva da applicare alla cessione dei punti relativa al primo (cessione punti) e al quarto (restituzione dei punti) passaggio sopra descritti.
L’Agenzia, considerando che con la sottoscrizione dell’abbonamento, quindi, ogni esercente si obbliga ad assegnare punti agli utenti della App e ad acquistare tali punti presso la società istante che, secondo quanto da lei precisato, rappresentano parte integrante del corrispettivo che riceve dagli esercizi commerciali ad essa affiliati, ritiene che l’acquisto dei punti sia per gli esercenti un vero e proprio corrispettivo dovuto alla società per l’affiliazione alla App e di conseguenza debba essere assoggettato ad aliquota Iva ordinaria.
Lo stesso discorso vale per il rimborso del 50% del valore nominale dei punti, corrisposto dall’istante all’esercente che ha concesso lo sconto. La rimanente parte del 50% che non viene rimborsata, rileva l’Agenzia, costituisce un ricavo. Per quanto riguarda l’emissione della fattura a saldo, dovrà avvenire all’atto del pagamento del corrispettivo, ossia al momento in cui opera la compensazione, come deciso nell’ambito dei reciproci rapporti di debito/credito fra l’esercente e la società istante.
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